Permesso di costruire e accesso agli atti: sempre possibile?

Il Garante per la Privacy chiarisce se è possibile richiedere l'accesso agli atti di una pratica edilizia relativa ad un permesso di costruire

di Redazione tecnica - 30/01/2021

Richiesta di accesso agli atti inerenti una pratica edilizia: è sempre possibile o è necessario che ci siano dei presupposti per poterla richiedere?

La richiesta di parere al Garante per la Privacy

È un tema spinoso, sul quale si inseguono decine di correnti di pensiero, ha cui ha fornito una sua interpretazione il Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) con parere del 17 dicembre 2020 in risposta al procedimento di un Comune nell'ambito di una richiesta di riesame su un provvedimento di accoglimento parziale di un'istanza di accesso civico.

Il motivo del parere

In particolare, nel caso in esame il Comune aveva negato l'accesso ai documenti amministrativi per una pratica edilizia "per mancanza dei presupposti" che sono descritti dalla legge n. 241 del 1990. Dopo il diniego, lo stesso richiedente ha chiesto all'amministrazione comunale l'accesso civico (previsto dalla legge n. 22 del 2013) sugli stessi documenti. L'amministrazione ha chiesto, dunque, parere al titolare del titolo edilizio in questione, che si è opposto alla richiesta di accesso civico specificando che l'accoglimento della richiesta avrebbe provocato la lesione degli interessi privati. Il Comune ha accordato, però, un accesso parziale alla documentazione, specificatamente a quelli non contenenti dati sensibili e personali. Il titolare del titolo edilizio si è opposto.

Accesso ai documenti amministrativi e accesso civico

L'argomento è stato già trattato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che ha chiarito che il diniego ad un acceso amministrativo non impedisce di poter richiedere un accesso civico sui medesimi documenti, "a meno che l’amministrazione, con riferimento agli stessi dati, documenti e informazioni, abbia negato il diritto di accesso motivando nel merito, […] con la necessità di tutelare un interesse pubblico o privato prevalente, e quindi nonostante l’esistenza di una posizione soggettiva legittimante".

Nel caso analizzato, invece, l'accesso agli atti è stato negato "per mancata indicazione dell'interesse diretto, concreto e attuale", senza entrate nel merito di ulteriori limiti derivanti da interessi pubblici o privati che potessero impedire l'ok alla richiesta. Quindi, seguendo quello che spiega Anac, questa circostanza non impedirebbe al soggetto che ne ha fatto richiesta, di fare anche un accesso civico sugli stessi documenti.

Permesso di costruire e tutela dei dati personali

La richiesta del permesso di costruire contiene, al suo interno, tutta una serie di dati importanti (da quelli personali a quelli del terreno, alle varie relazioni del progettista) che se accolta, e quindi diventa un vero e proprio permesso di costruire, va pubblicata all'interno dell'albo pretorio, specificando solo gli estremi del permesso di costruire. Estremi che vanno anche affissi nel cantiere. L'accesso civico prevede la visione di una documentazione molto vasta che va, oltre agli estremi del permesso di costruire, della varie Scia per le varianti, l'agibilità, le planimetrie, le piante architettoniche, le relazioni geologiche, i prospetti, le piante grafiche, i rilievi, l'allaccio delle utenze, gli impianti e molti altri ancora. Si tratta di documenti che contengono dati e informazioni anche di tipo personale, molto diversi tra loro. Di sicuro è che si possono estrapolare molti riferimenti personali, sia del proprietario, che dei tecnici incaricati che della ditta. Deve essere quindi l'amministrazione comunale, magari, a creare un dialogo tra i soggetti interessati (chi richiede gli atti e chi li possiede) per definire meglio e soddisfare in pieno la richiesta di entrambe le parti.

La protezione dei dati personali secondo Agcm

Sull'argomento si è espressa l'GPDP per la quale un dato personale "è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile". E "si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale". Da questa disciplina della protezione dei dati personali, dunque, sono esclusi le persone giuridiche, gli enti e le associazioni, che non possono beneficiare del limite all’accesso civico. Vengono esclusi anche dall'accesso civico i dati che riguardano la salute dei soggetti.

Accesso civico, come procedere

Bisogna avere chiaro, dice il Garante, il fatto che per l'accesso civico va sempre valutato un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati. E quindi decidere di conseguenza se accettare o rifiutare l'accesso. Oppure fornire un accesso parziale. In ogni caso vanno rispettate sempre le finalità della raccolta dei dati previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati. Secondo Agcm, la documentazione richiesta tramite accesso civico "può arrecare ai soggetti interessati, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali". Si determinerebbe, dunque, "un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti coinvolti, in violazione del principio di minimizzazione dei dati". Ma tutto questo, si legge nel parere, "tenendo conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità dei controinteressati in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dal Comune, nonché della non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti dall’eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite l’accesso civico".

Cosa dice il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct)

GPDP è d'accordo con quando afferma il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct) che evidenza che "la richiesta di accesso civico generalizzato, estesa a tutta la pratica edilizia (...) investirebbe, oltre ai dati oggetto di pubblicità, anche una ampia ed ulteriore serie di informazioni di diversa specie e natura, quali, in particolare, i dati personali del titolare dell’azienda, del progettista, i dati e le informazioni, anche economiche, sull'azienda medesima nonché i dati tecnici desumibili dagli elaborati grafici, inerenti il progetto assentito". E che, quindi "la richiesta di accesso civico generalizzato appare eccedere le finalità previste dalla legge n. 33 del 2013,  andando ben oltre allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche". Va tutelata, secondo il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct) anche la protezione dell'opera intellettuale, riferibile agli elaborati tecnici e progettuali rispetto al soggetto che li firma. Infatti, l'accesso a tutti gli atti della documentazione edilizia, può comportare un pregiudizio alla propria Azienda e alla protezione "degli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali".

Per questo, secondo il Garante per la Privacy, approvare l'accesso civico a tutta la documentazione, verrebbe a costituire un possibile pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali (del titolare dell'azienda, del progettista, degli altri soggetti coinvolti nell’attuazione del progetto assentito), nonché degli interessi comunque economici e commerciali. L'accesso, dunque, va respinto, o limitato solo al permesso di costruire, quale atto amministrativo, ma sempre limitatamente alle informazioni pubblicate sull'albo pretorio.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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