Ponte Morandi: Pubblicata l’Ordinanza della Protezione civile sui primi interventi

Sulla Gazzetta ufficiale n. 194 del 22 agosto 2018 è stata pubblicata l’Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione civile 22 agosto 2018, n. 539 recante “P...

23/08/2018

Sulla Gazzetta ufficiale n. 194 del 22 agosto 2018 è stata pubblicata l’Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione civile 22 agosto 2018, n. 539 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell’emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018”.

Con l’Ordinanza in argomento viene nominato commissario straordinario all'emergenza il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che opererà a titolo gratuito e potrà avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, della Città metropolitana di Genova, di quelli del Comune di Genova e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche individuandoli come soggetti attuatori, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nelle delibere del Consiglio dei ministri del 15 e del 18 agosto 2018, nel limite massimo di euro 33.470.000,00, al netto di eventuali risorse provenienti da soggetti pubblici e privati destinate alla realizzazione degli specifici interventi previsti nel Piano.

All’articolo 3 vengono, poi, elencate tutte le deroghe alle disposizioni normative che potranno essere utilizzate dal Commissario delegato e dagli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati per la realizzazione delle attività di cui all'ordinanza stessa, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario; al comma 3 del citato articolo 3 vengono, poi, elencati tutti gli articoli del Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016 che potranno essere derogati e che, qui di seguito, riportiamo:

  • art. 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
  • art. 24, allo scopo di autorizzare l’affidamento dell’incarico di progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
  • artt. 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
  • art. 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l’individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento degli incarichi e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
  • artt. 32, 33, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all’art. 36 e agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
  • art. 35, allo scopo di consentire l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
  • artt. 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;
  • artt. 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
  • artt.  60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
  • art. 63, comma 2, lettera c), relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell’ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui all'ordinanza stessa. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l’individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all’art. 26, comma 6, lettera a) , del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
  • art. 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
  • art. 105, allo scopo di consentire l’immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all’indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;
  • art. 106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali;
  • art. 157, allo scopo di consentire l’adozione di procedure semplificate e celeri per l’affidamento di incarichi di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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