Prestazione energetica in edilizia ed Efficienza energetica: si cambia ancora

Il Consiglio dei Ministri ha recepito la direttiva UE 2018/844 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica edilizia e la direttiva 2012/27

03/02/2020

A poco più di un anno e mezzo dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE (L 156/75 del 19 giugno 2018), il Consiglio dei Ministri ha approvato il recepimento della Direttiva UE 30 maggio 2018/844 che modifica la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica in edilizia e la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Gli obiettivi della nuova Direttiva UE

La nuova direttiva UE ha l'obiettivo di:

  • accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici esistenti;
  • integrare le strategie di ristrutturazione del settore edilizia a lungo termine per favorire la mobilitazione di risorse economiche e la realizzazione di edifici a emissioni zero entro il 2050;
  • promuovere l'uso delle tecnologie informatiche e intelligenti (ICT) per garantire agli edifici di operare e consumare in maniera quanto più efficiente;
  • dare un impulso alla mobilità elettrica con l'integrazione delle infrastrutture di ricarica negli edifici;
  • razionalizzare le disposizioni delle precedenti versioni della direttiva che non hanno dato i risultati sperati.

Più in particolare, la direttiva promuove l'installazione di sistemi di automazione e controllo degli impianti tecnologici presenti negli edifici (domotica), anche come alternativa efficiente ai controlli fisici, favorisce lo sviluppo infrastrutturale della rete di ricarica nel settore della mobilità elettrica, e prevede l'introduzione di un indicatore del livello di “prontezza” dell'edificio all'utilizzo di tecnologie smart, da affiancare alla già esistente classificazione dell'edificio operata sulla base della prestazione energetica. Infine, per quanto riguarda lo sviluppo di infrastrutture per la mobilità elettrica, sono introdotti dei requisiti da rispettare nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni importanti, prevedendo in particolare l'istallazione di un numero minimo di punti di ricarica o la loro predisposizione.

Recepimento entro il 10 marzo 2020

Ricordiamo che la direttiva UE 2018/844 è entrata in vigore il 9 luglio 2018, prevedendo il recepimento degli Stati membri entro il 10 marzo 2020. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, resta poco più di un mese e mezzo per il recepimento nel nostro ordinamento.

I contenuti della nuova direttiva UE

La direttiva UE 2018/844 ha modificato alcuni articoli della direttiva 2010/31/UE e inserito l'articolo 2-bis rubricato “Strategia a lungo termine” in cui ogni Stato membro fissa una tabella di marcia con misure e indicatori di progresso misurabili stabiliti a livello nazionale in vista dell'obiettivo di lungo termine per il 2050 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell'Unione dell'80-95% rispetto al 1990.

Viene sostituito anche l'articolo 8 rubricato “Impianti tecnici per l'edilizia, la mobilità elettrica e l'indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza” con il quale è prevista, tra l'altro, la presenza negli edifici residenziali di nuova costruzione e gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di dieci posti auto, l'installazione, in ogni posto auto, di infrastrutture di canalizzazione, segnatamente condotti per cavi elettrici, per consentire l'installazione in una fase successiva di punti di ricarica per i veicoli elettrici quando:

  • il parcheggio è situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; o
  • il parcheggio è adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.

Per quanto riguarda gli edifici non residenziali di nuova costruzione e gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, gli Stati membri provvedono all'installazione di almeno un punto di ricarica ai sensi della Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e di infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto su cinque, per consentire in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici, qualora:

  • il parcheggio sia situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; o
  • il parcheggio sia adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.

Sempre nel nuovo articolo 8 è previsto che gli Stati membri debbano imporre che i nuovi edifici, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, siano dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, quando giustificato, in una determinata zona riscaldata dell'unità immobiliare. Negli edifici esistenti l'installazione di tali dispositivi autoregolanti è richiesta al momento della sostituzione dei generatori di calore, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile.

Relativamente agli edifici intelligenti, nella nuova direttiva era previsto che entro il 31 dicembre 2019 la Commissione avrebbe dovuti adottare un atto delegato in conformità dell'articolo 23, che integra la nuova direttiva istituendo un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza. Tale valutazione si basa su un esame della capacità di un edificio o di un'unità immobiliare di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell'occupante e della rete e di migliorare l'efficienza energetica e la prestazione complessiva.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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