Prodotti da costruzione: sanzioni e arresto per il progettista inadempiente

Dal 9 agosto 2017 norme più stringenti per i prodotti da costruzione con sanzioni fino a 50.000 euro e l'arresto per il costruttore, il direttore dei lavori,...

12/07/2017

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Dal 9 agosto 2017 norme più stringenti per i prodotti da costruzione con sanzioni fino a 50.000 euro e l'arresto per il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore e il progettista dell'opera.

È quanto prevede il Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 recante "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2017.

Il provvedimento che entrerà in vigore il prossimo 9 agosto 2017, costituito da 31 articoli e 4 allegati, oltre a semplificare e chiarire il quadro normativo esistente per l’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, nonché a migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti, per garantire la sicurezza e la qualità delle costruzioni nell’UE, prevede, infatti, alcune novità in riferimento alle violazioni degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione.

Nello specifico, costruttore, direttore dei lavori, direttore dell'esecuzione o collaudatore che, nell'ambito delle specifiche competenze, utilizzino prodotti non conformi alla normativa UE e alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 106/2017 sono puniti:

  • con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro;
  • con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

Mentre, per il progettista dell'opera sono previste:

  • sanzioni amministrative pecuniarie da 2.000 euro a 12.000 euro;
  • con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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