Professioni: Il testo del Regolamento pubblicato in Gazzetta

Sulla Gazzetta ufficiale n. 189 del 14 agosto scorso è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 recante "Regolamento...

20/08/2012
Sulla Gazzetta ufficiale n. 189 del 14 agosto scorso è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 recante "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148".
La scadenza del 14 agosto, prevista dall'art. 3, comma 5 del decreto-legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, per la riforma degli ordinamenti professionali al fine di recepire alcuni principi (libertà di accesso alla professione, formazione continua, tirocinio, compensi professionali, assicurazione, organismi disciplinari, pubblicità) è stata, dunque, rispettata e le professioni dovranno confrontarsi con il nuovo Regolamento.

Il Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali contiene 14 articoli suddivisi nei seguenti 4 Capi:
  • Capo I - Disposizioni generali (artt. 2 - 8)
  • Capo II - Disposizioni concernenti gli avvocati (artt. 9 e 10)
  • Capo III - Disposizioni concerneti i notai (art. 11)
  • Capo IV - Disposizioni transitorie e finali (artt. 12 - 14)

Il testo pubblicato sulla Gazzetta uffciale è stato predisposto dopo il parere del Consiglio di Stato n. 3169 del 10 luglio 2012 e le osservazioni delle competenti commissioni parlamentari ed è evidente che il Ministro della Giustizia ha dovuto cercare un compromesso tra le osservazioni del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari ma anche con le vibrate proteste degli ordini.
Il testo che sembra, adesso, più equilibrato ridefinisce le nuove regole del sistema ordinistico ed è valido per tutte le professioni compresi gli avvocati.

Qui di seguito le novità più importanti

Definizione e ambito di applicazione (art. 2)
La definizione di professione regolamentata è limitata a quelle attività il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione ad ordini e collegi.

Accesso ed esercizio dell’attività professionale (art. 2)
Ferma la disciplina dell'esame di Stato, l'accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.
La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.

Libera concorrenza e pubblicità informativa (art. 4)
Viene definitivamente regolata la libertà di pubblicità informativa relativa all'attività professionale con la precisazione che la pubblicità deve essere veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria
Sono ammesse pubblicità informative aventi ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
Nel caso di violazione, la stessa costituisce illecito disciplinare e violazione sulle pratiche commerciali.

Obbligo dell'assicurazione (art. 5)
Resta l'obbligo di stipula da parte del professionista di una polizza assicurativa atta a coprire eventuali danni causati al committente ed i Consigli degli ordini e degli enti previdenziali potranno negoziare le convenzioni assicurative.
Per consentire la predisposizione di convenzioni tra gli Ordini, gli enti previdenziali e le società di assicurazione viene concessa una proroga di 12 mesi e, quindi, l’obbligo dell'assicurazione decorrerà a partire dal 15 agosto 2013

Tirocinio per l'accesso (art. 6)
Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione. Presso il consiglio dell'ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.
Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

Formazione continua (art. 7)
Ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale e la violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.
Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:
  • le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
  • i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
  • il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.
Sin quando, quindi, i consigli nazionali non emaneranno il relativo regolamento, la norma non potrà eessere applicata.

Sistema disciplinare (art. 8)
Il capitolo relativo al sistema disciplinare è stato riscritto e viene fisssato il principio di separazione tra gli organi disciplinari e gli organi amministrativi nell'autogoverno degli ordini.
Salta, quindi, l'ipotesi di affidare ai primi non eletti la gestione disciplinare e spetterà al Presidente del Tribunale, nel cui territorio ha sede il Consiglio di disciplina territoriale, nominarne i membri, sulla base di un elenco fornito dall’Ordine.
L'elenco predisposto dagli ordini dovrà contenere un numero di nominativi pari al doppio del numero di consiglieri da nominare e gli ordini avranno tre mesi di tempo per stabilire i criteri per la scelta dei candidati.


A cura di Gabriele Bivona
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