In particolare, la Commissione dell'Ordine irrogò al professionista una sanzione di sospensione dall'esercizio della professione per aver diffuso dei volantini pubblicitari dove erano descritte le prestazioni offerte ed i relativi prezzi parametrati rispetto ai minimi tariffari di riferimento. La Commissione ritenne, infatti, che siffatta pubblicità fosse ispirata a realtà di esclusiva natura commerciale e che il messaggio fosse falso e ingannevole perché postulava l'esistenza di una tariffa minima nazionale, ormai abrogata.
Nel confutare la tesi difensiva del professionista, la Commissione dell'Ordine affermò che:
- la sola necessità di chiarire il significato del riferimento alla tariffa minima nazionale è indice di mancanza di trasparenza del messaggio pubblicitario, in contrasto con il principio di correttezza;
- le innovazioni in materia di pubblicità sancite dal decreto Bersani non avevano inciso sulla competenza degli Ordini professionali di verificare la rispondenza dei messaggi pubblicitari ai criteri di trasparenza e veridicità.
In camera di consiglio, i giudici di terzo grado hanno ricordato che le disposizioni comunitarie risultano ispirate alla massima liberalizzazione possibile delle prestazioni offerte e che la Corte di Giustizia europea ha recentemente (sentenza 5 aprile 2011, causa C-119/09) ribadito l'obbligo per gli Stati Membri di sopprimere tutti i divieti in materia di comunicazioni commerciali delle professioni regolamentate. La Cassazione ha affermato, inoltre, che l'aver parametrizzato il valore della prestazione ad una tariffa abrogata non incide sulla trasparenza e veridicità del messaggio e né ha troppo senso valorizzare la genericità della promessa di riduzione, in quanto non riferita a singole prestazioni, potendo incidere solo sulla capacità di persuasione del messaggio (profilo estraneo alla sfera di intervento degli Ordini).
A cura di Ilenia
Cicirello