Provvedimento Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, così come previsto, interviene sul problema della registrazione dei contratti di locazione in corso alla data del 4 luglio 2006 (dat...

18/09/2006
L’Agenzia delle Entrate, così come previsto, interviene sul problema della registrazione dei contratti di locazione in corso alla data del 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del Decreto-legge n. 223/2006) con un provvedimento emanato venerdì 15 settembre scorso.
Il provvedimento, emanato si sensi dell’articolo 35, comma 10-quinquies del decreto-legge n. 223/2006, stabilisce le modalità ed i termini per l’applicazione dell’imposta di registro e la registrazione dei contratti di locazione o di affitto assoggettati ad Iva sulla base delle disposizioni previgenti alla data del 4 luglio 2006 ed in corso di esecuzione alla stessa data.

In particolare il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che la registrazione dei contratti va effettuata, indipendentemente dal numero di unità immobiliari possedute, in via telematica, secondo le disposizioni del capo III del decreto 31/7/1998 e con la stessa modalità va esercitata l’eventuale opzione per l’imposizione Iva.
La trasmissione può essere fatta direttamente o tramite intermediari abilitati e non è necessario allegare il testo del contratto ed il pagamento dovrà essere effettuato con il modello F24 telematico con la precisazione che le persone fisiche che non agiscono in veste di soggetti passivi dell’Iva possono avvalersi delle modalità tradizionali purché non obbligati alla registrazione telematica dei contratti in quanto possessori di più di 100 unità immobiliari.

L’imposta di registro dovrà essere calcolata per la residua durata del contratto a decorrere dal 4/7/2006 e potrà essere pagata alternativamente:
  • in unica soluzione, con la riduzione prevista;
  • annualmente.
Tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed ai pagamenti dovranno essere eseguiti dall’1 al 30 novembre 2006 ed in caso di omissione si applica una sanzione dal 120 al 240 per cento dell’imposta dovuta.
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