Qualificazione imprese: In dirittura d’arrivo la conversione in legge del decreto-legge di proroga

La VIII Commissione Ambiente della Camera dei Deputati ha proseguito e concluso l'esame, in sede referente, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73 recante “D...

13/07/2012
La VIII Commissione Ambiente della Camera dei Deputati ha proseguito e concluso l'esame, in sede referente, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73 recante “Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione”, dando mandato al relatore a riferire oralmente e favorevolmente in Assemblea lunedì 16 luglio.
L'originario testo del decreto-legge è stato notevolmente modificato da Senato. Nel dettaglio il testo approvato dal Senato, allegato alla presente notizia, e sul quale la VIII Commissione della Camera dei Deputati non ha inserito modifiche, contiene notevole ed importanti variazioni rispetto alla stesura originaria con l'intera riscrittura del comma 12 dell'articolo 357 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti di cui al D.P.R. n. 207/2012, con l'inserimento, sempre all'interno dell'articolo 357 del Regolamento n. 207/2010, del nuovo comma 12-ter e con la riscrittura del comma 14 che risulta, ora, suddiviso nel comma 14 e nel comma 14-bis.
Nel nuovo testo del decreto-legge con le modifiche introdotte dal Senato, viene confermata la previsione che l'operatività della garanzia globale di esecuzione, obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di importo superiore a 75 milioni di euro e per gli affidamenti a contraente generale di qualsiasi importo, dovrà essere applicata ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati a decorrere dai due anni successivi alla data di entrata invigore del Regolamento e, quindi a partire dall'8 giugno 2013.

Per quanto concerne la qualificazione delle imprese, nel nuovo testo esitato dal Senato, viene precisato che le attestazioni rilasciate ai sensi del Dpr n. 34/2000 nelle categorie non modificate dal regolamento avranno validità fino alla naturale scadenza, mentre gli importi negli stessi contenuti dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento e, quindi, dal mese di dicembre 2012 verranno automaticamente sostituiti.
Nel nuovo testo del comma 12 dell'articolo 357 del Regolamento n. 207/2010 viene precisato che sempre a partire dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento e, quindi, dal mese di dicembre 2012 cessano di avere validità le attestazioni relative alla categoria OG 11, OS2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18 e OS 21 del Regolamento n. 34/2000 mentre con il nuovo comma 12-ter viene stabilito che le attestazioni relative alle categorie OS2, OS 12, OS 18 e OS 21, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione rispettivamente nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A del Regolamento n. 207/2010. Analogamente le attestazioni relative alle categorie OS 7 e OS 8, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 7 del regolamento n. 207/2010.

Nel nuovo comma 14 dell'articolo 357 del Regolamento viene precisato che, relativamente alla qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35 del Regolamento n. 207/2010, le stazioni appaltanti, su richiesta dell’impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 del Regolamento n. 34/2000, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 del Regolamento n. 207/2010.
Per ultimo, nel nuovo comma 14-bis dell'articolo 357 del Regolamento viene precisato che i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 di cui al D.P.R. n. 34/2000 sono utilizzabili per la qualificazione nella categoria OG 11 del Regolamento n. 207/2010 attribuendo, in via convenzionale, il 20% alle lavorazioni eseguite nella categoria OS 3, il 40% alle lavorazioni eseguite nella categoria OS 28 e il 40% a quelle nella categoria OS 30.

A cura di Paolo Oreto
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