Regione Puglia: Impugnata dal Governo la norma di interventi rilevanti su immobili vincolati

Il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 65 del 3 ottobre scorso, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha deli...

07/10/2019

Il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 65 del 3 ottobre scorso, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha deliberato di impugnare la legge della Regione Puglia 9 agosto 2019, n. 43 recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale) e interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia)”, in quanto una norma consente interventi di particolare rilevanza su immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e viola gli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riconoscono la tutela del paesaggio come valore costituzionalmente garantito, riservato alla competenza legislativa dello Stato.

Con le modifiche introdotte dall’articolo 1 della legge regionale n. 43/2019, l’articolo 1 della legge regionale n. 20/1998 è stato moodificato ed integrato nel seguente:

1. La Regione considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dell'offerta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni immobili situati in aree rurali, per la tutela e la valorizzazione dei patrimonio storico-artistico-rurale.

2. Nell'ambito di tutto il territorio regionale sono consentiti consentite, immutata la volumetria fuori terra esistente e fatti salvi fatte salve i prospetti originari e le caratteristiche architettoniche e artistiche dell'immobile, il consolidamento, il restauro e la ristrutturazione di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni e, in genere, antichi manufatti censiti nel catasto agricolo urbano, rientranti nel regime giuridico della legge 1° giugno 1939, n. 1089 o suscettibili di essere assoggettati a tale regime per essere stati eseguiti da oltre cinquant'anni, al fine della trasformazione dell'immobile in strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

3. L'eventuale ampliamento, da effettuarsi esclusivamente mediante la realizzazione di volumi interrati, deve assicurare la conservazione e il recupero di manufatti sotterranei preesistenti quali ipogei, trappeti, cisterne, granai, cavità naturali, etc.

4. Il progetto è approvato con deliberazione del consiglio comunale, previo parere favorevole della commissione edilizia comunale. Deve essere, in ogni caso, acquisito il preventivo nulla-osta della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia, e, per le aree sottoposte al vincolo paesaggistico, il preventivo nulla-osta previsto dall'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modifiche e integrazioni.

5. La deliberazione, da pubblicarsi nei modi di legge, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico vigente c/o adottato ed è trasmessa, in uno con gli atti progettuali, pareri e nulla-osta, agli assessorati regionali all'urbanistica e al turismo, che esprimono, entro sessanta giorni, il proprio motivato parere. La giunta regionale, con proprio provvedimento, approva la variante. Il comune inserisce la relativa previsione nell'ambito del proprio piano fabbricazione c/o piano regolatore generale vigente c/o adottato.

6. La presente legge si applica anche ai progetti, presentati alla Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 3, che non hanno conseguito il finanziamento POP con esclusione degli ampliamenti fuori terra previsti.

7. Le aree previste per il finanziamento POP sono da considerarsi quelle inserite nella legge regionale sulle comunità montane e quelle inserite dalla delibera del consiglio regionale per l'elegibilità aree PIM.

E’ statto, poi, inserito nella stessa legge regionale n. 20/1998 l’articolo 1-bis il cui testo è il seguente:

1. I locali e gli alloggi destinati al turismo rurale devono possedere i requisiti strutturali e igienicosanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti e dei relativi indici sono ammesse deroghe in funzione delle caratteristiche strutturali, architettoniche e della tipologia rurale dell’edificio esistente.

2. Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia dei locali da adibire a turismo rurale devono consentire di conservare gli elementi architettonici tipici della zona in conformità alle previsioni della strumentazione urbanistica comunale e fatte salve le specifiche autorizzazioni paesaggistico-ambientali di cui alla normativa vigente. Sono consentiti ampliamenti degli edifici esistenti, strettamente connessi a esigenze igienico-sanitarie o tecnologicofunzionali, fino a un massimo del 20 per cento della volumetria esistente, comunque nel rispetto degli indici e parametri dimensionali stabiliti dai vigenti strumenti urbanistici.

3. Nel caso di demolizione e ricostruzione di parte dei fabbricati esistenti, deve essere ripristinata la tipologia architettonica originaria.”.

In allegato la legge Regione Puglia 9 agosto 2019, n. 43.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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