Regione Sardegna e Prestazioni energetiche in edilizia: nuove modifiche in Gazzetta

È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna del 17 gennaio 2019, n. 4 la Legge regionale 11 gennaio 2019, n. 1 recante ...

24/01/2019

È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna del 17 gennaio 2019, n. 4 la Legge regionale 11 gennaio 2019, n. 1 recante "Legge di semplificazione 2018" che, tra le altre cose, modifica le disposizioni in materia di prestazioni energetiche in edilizia.

Entrando nel dettaglio, gli articoli 49 (Attestati di prestazione energetica degli edifici), 50 (Impianti termici) e 51 (Controlli sugli attestati di prestazione energetica degli edifici) del Capo III Disposizioni in materia di prestazioni energetiche, Sezione I Prestazioni energetiche in edilizia, apportano le seguenti modifiche.

Attestati di prestazione energetica degli edifici

L'art. 49 aggiunge ai casi di esclusione dall’obbligo di dotazione dell’APE previsti dall'appendice A dell'Allegato 1 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto Ministero dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), i seguenti casi:
a) i trasferimenti a titolo oneroso, verso chiunque, di quote immobiliari indivise e di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziari, e nei casi di fusione, di scissione societaria, di atti divisionali;
b) gli edifici o le singole unità immobiliari oggetto di atti di donazione, comodato d'uso o trasferimenti, comunque denominati, a titolo gratuito;
c) i provvedimenti di assegnazione della proprietà o di altro diritto reale conseguenti a procedure esecutive singole o concorsuali;
d) gli edifici dichiarati inagibili;
e) gli edifici o le singole unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica esistenti concessi in locazione abitativa;
f) la locazione di porzioni di unità immobiliari.

Impianti termici

L'art. 50 va ad incidere sui generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide prevedendo il rispetto dei valori minimi di rendimento e di emissione corrispondenti:
a) alla classe 3 stelle di cui alla tabella 1 dell'allegato 1 al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide) se installati dal 1° gennaio 2019;
b) alla classe 4 stelle di cui alla tabella 1 dell'allegato 1 al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 186 del 2017 se installati dal 1° gennaio 2020.

Controlli sugli attestati di prestazione energetica degli edifici

In riferimento ai controlli di qualità del servizio di certificazione energetica degli edifici, l'art. 51 della Legge di semplificazione 2018 prevede che gli stessi siano di competenza della Regione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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