Regolarità contributiva Inarcassa: modalità per il rilascio

In riferimento a quanto disposto dall’ultimo periodo dell’art. 90, comma 7, del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006), all’atto del conferimento dell’inc...

07/11/2013

In riferimento a quanto disposto dall’ultimo periodo dell’art. 90, comma 7, del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006), all’atto del conferimento dell’incarico professionale deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario. Nel caso di professionisti che non abbiano dipendenti non è applicabile l’articolo 6 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti (D.P.R. n. 207/2010) e gli Enti appaltanti non devono acquisire il DURC all’atto del pagamento di un eventuale acconto per il semplice fatto che per il professionista che non ha dipendenti non è possibile parlare di DURC e di adempimenti INPS, INAIL e Cassa edile; in tale caso è applicabile soltanto la citata norma codicistica, e pertanto la verifica della regolarità contributiva dovrà avvenire soltanto all’atto dell’affidamento dell’incarico.

Gli Architetti e gli Ingegneri che non hanno dipendenti e che devono dimostrare la regolarità contributiva all’atto dell’affidamento di un incarico da parte di un Ente pubblico, non hanno più l’onere di richiedere e presentare la certificazione: sono infatti le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatari che devono richiedere il certificato di regolarità contributiva tramite l'(applicazione disponibile sul sito di Inarcassa, qualora la certificazione sia legata ad un procedimento di gara di valore inferiore a 40.000 euro. Per gli affidamenti d’importo superiore a € 40.000 devono utilizzare il sistema AVCPass gestito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Inarcassa continua a rilasciare ai professionisti (esclusivamente su Inarcassa on line) e alle società che ne fanno domanda il certificato, utile esclusivamente nei rapporti contrattuali tra privati.

Diverso il caso di professionisti che hanno dipendenti e che sono, quindi, datori di lavoro, per i quali è applicabile l’articolo 6 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti (D.P.R. n. 207/2010). In questo caso il professionista sarà obbligatoriamente iscritto agli enti previdenziali pubblici e pertanto allo stesso potrà essere rilasciato un DURC anche nel caso del pagamento di acconti per il fatto stesso che la verifica della regolarità del DURC è, essenzialmente, tesa a garantire il pagamento degli oneri previdenziali in favore dei dipendenti. Sembra dunque coerente l’inderogabilità di detti controlli nel caso di un professionista che abbia dipendenti.

A cura di Arch. Paolo Oreto

 

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