Rendita catastale: la Cassazione chiarisce i limiti della revisione
La Corte di Cassazione entra nel merito del riclassamento catastale e annulla un avviso di accertamento per carenza di motivazione e mancanza dei parametri di riferimento
Quando è legittima la rivalutazione della rendita catastale? Quali obblighi motivazionali deve rispettare l’Amministrazione per procedere ad una rivalutazione d’ufficio? Cosa accade se i parametri di riferimento non sono sufficientemente dettagliati?
Rivalutazione della rendita catastale e obbligo di motivazione: interviene la Cassazione
Con l’ordinanza n. 4684 del 22 febbraio 2025, la Corte di Cassazione torna a fare il punto sui presupposti e sugli oneri motivazionali che l’Amministrazione deve rispettare nei procedimenti di revisione del classamento catastale per microzone anomale, ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004.
La controversia nasce a seguito dell’emissione di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio – ha disposto il riclassamento di un immobile urbano da categoria A/10 classe 4 a classe 7, con un sensibile incremento della rendita catastale. La motivazione faceva riferimento alla presenza di uno scostamento anomalo, superiore al 35%, tra i valori medi di mercato e i valori catastali della microzona di riferimento, localizzata in un’area adiacente al centro storico.
Il contribuente aveva impugnato l’avviso, soccombendo nei primi due gradi di giudizio, con i giudici di merito che avevano ritenuto sufficiente la motivazione dell’Ufficio. Da qui il ricorso in Cassazione, articolato in sette motivi, tra cui: carenza motivazionale, errata perimetrazione della microzona, omessa pronuncia su istanze istruttorie e mancata ammissione della CTU.
Documenti Allegati
Ordinanza Corte di Cassazione 22 febbraio 2025, n. 4684IL NOTIZIOMETRO