Rendita catastale: la Cassazione chiarisce i limiti della revisione
La Corte di Cassazione entra nel merito del riclassamento catastale e annulla un avviso di accertamento per carenza di motivazione e mancanza dei parametri di riferimento
di
Redazione tecnica -
20/05/2025
Conclusioni
L’ordinanza ha confermato l’orientamento consolidato della Cassazione, ponendo l’accento su rigore motivazionale, trasparenza dei criteri e verificabilità dei presupposti.
I punti chiave che emergono da questa pronuncia sono i seguenti:
- l’art. 1, comma 335, della Legge n. 311/2004, può essere applicato solo in presenza di un documentato scostamento > 35% tra il rapporto valore di mercato/rendita catastale della microzona e quello comunale;
- il provvedimento deve specificare quali dati sono stati utilizzati, con quali metodi e in che data;
- devono essere illustrati i criteri per la traslazione dello scostamento medio in riclassamento della singola unità;
- è esclusa ogni commistione tra regimi diversi di revisione;
- non sono ammessi riferimenti vaghi o stilizzati come “miglioramenti del contesto urbano”, privi di riscontro oggettivo.
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Documenti Allegati
Ordinanza Corte di Cassazione 22 febbraio 2025, n. 4684IL NOTIZIOMETRO