Rendita catastale: la Cassazione chiarisce i limiti della revisione
La Corte di Cassazione entra nel merito del riclassamento catastale e annulla un avviso di accertamento per carenza di motivazione e mancanza dei parametri di riferimento
Quadro normativo: le tre ipotesi di revisione del classamento
La Cassazione ha ripercorso il quadro normativo e giurisprudenziale in materia catastale, individuando tre regimi distinti di revisione:
- art. 3, comma 58, Legge n. 662/1996: revisione per incongruità rispetto a immobili similari;
- art. 1, comma 336, Legge n. 311/2004: aggiornamento per immobili non dichiarati o variati;
- art. 1, comma 335, Legge n. 311/2004: revisione di massa per microzone comunali con scostamenti anomali tra valore di mercato e rendita catastale.
L’ipotesi oggetto dell’ordinanza è quella prevista dal comma 335, art. 1 Legge n. 311/2004, che impone una verifica rigorosa di quattro parametri:
- valore medio di mercato della microzona;
- valore catastale medio della microzona;
- valore medio di mercato dell’intero Comune;
- valore catastale medio dell’intero Comune.
Secondo la Cassazione, l’Amministrazione non può limitarsi a generiche affermazioni sulla “valorizzazione urbana” o sulla “riqualificazione del contesto”, ma deve indicare in modo puntuale i dati utilizzati, i metodi di rilevazione, le fonti impiegate e le date di riferimento.
Documenti Allegati
Ordinanza Corte di Cassazione 22 febbraio 2025, n. 4684IL NOTIZIOMETRO