Retribuzioni tracciabili: le prime FAQ

L’1 luglio 2018 sono entrati in vigore i commi 910-913 dell’articolo 1 della legge 27/12/2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) e, mentre le prime applicazion...

28/08/2018

L’1 luglio 2018 sono entrati in vigore i commi 910-913 dell’articolo 1 della legge 27/12/2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) e, mentre le prime applicazioni degli obblighi di tracciabilità delle retribuzioni stanno creando molti dubbi tra gli operatori, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha raccolto nell'approfondimento del 3 agosto 2018 alcune delle numerose FAQ ricevute sul tema, con l'obiettivo di fare chiarezza su diversi punti critici della normativa. Tra le criticità, ad esempio, quelle relative ad anticipi di cassa, rimborsi spese, indennità di trasferta e pagamenti con carta di credito.

Nel documento, inoltre, vengono illustrate le nuove modalità con cui datori di lavoro e committenti devono corrispondere le retribuzioni ai lavoratori e specificati i rapporti di lavoro non coinvolti dagli obblighi di tracciabilità. Si ricorda, inoltre, che la Fondazione Studi ha già fornito una guida utile all'applicazione delle nuove norme con il vademecum sulle retribuzioni tracciabili dell'8 giugno 2018 (leggi articolo), all'interno del quale è possibile scaricare il modulo con cui il lavoratore può scegliere la modalità di pagamento con cui preferisce ricevere la retribuzione.

Ricordiamo, poi, che relativamente alle violazioni commesse entro 180 giorni dall’entrata in vigore della norma (e, quindi, entro il 27/12/2018) per effetto del comma 914, secondo periodo dell’articolo 1 della citata legge n. 205/2017 in cui viene affermato che “Gli obblighi di cui ai commi  910, 911 e 912 e le relative sanzioni (N.d.R.: che, poi, sono quelle di cui al secondo periodo del comma 913) si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in  vigore della presente legge” non saranno applicate le sanzioni.

In allegato le nuove FAQ della la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata