Riqualificazione energetica, Ecobonus e sconto in fattura: abrogazioni e chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Tutto quello che occorre sapere per la fruizione dello sconto in fattura per l'ecobonus

29/01/2020

Sulla disciplina dello sconto in fattura, inizialmente prevista dal D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), per gli interventi di efficienza energetica (c.d. Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus), si è sentito dire tutto e il contrario di tutto, spesso confondendola con quella relativa alla cessione del credito.

  1. I chiarimenti della nostra redazione
  2. La domanda di un contribuente
  3. La risposta della pubblicazione dell'Agenzia delle Entrate

I chiarimenti della nostra redazione

Da parte nostra abbiamo più volte provato a chiarire la materia con alcuni puntuali articoli, tra i quali:

La domanda di un contribuente

Nuovi chiarimenti sono arrivati da Fisco Oggi, la pubblicazione dell'Agenzia delle Entrate, che ha risposto alla domanda di un contribuente che chiedeva da quando non si può più chiedere lo sconto in fattura al posto delle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

La risposta della pubblicazione dell'Agenzia delle Entrate

La risposta della pubblicazione dell'Agenzia delle Entrate è stata molto chiara e puntuale. In particolare, dal 1 gennaio 2020 per gli interventi di efficienza energetica non è più possibile scegliere tra la detrazione spettante e lo sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che li ha realizzati. La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020) ha, infatti, eliminato tale possibilità, modificando il testo del comma 3.1 dell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013.

L'art. 1, comma 70, della legge n. 160/2019 ha previsto la modifica dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. In particolare, il comma 3.1 è sostituito dal seguente:

3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.».

L'art. 1, comma 176, della legge n. 160/2019 ha contestualmente previsto l'abrogazione dei commi 2, 3 e 3- ter dell'art. 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita), che aveva previsto lo sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e rischio sismico.

La pubblicazione dell'Agenzia delle Entrate ha, quindi, definitivamente chiarito che la legge di bilancio per il 2020 ha eliminato lo sconto in fattura previsto dal Decreto Crescita e lo ha lasciato unicamente per gli interventi solo sulle parti comuni degli edifici condominiali di importo pari o superiore a 200.000 euro.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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