Riqualificazione energetica: niente cessione della detrazione alla società partecipata dai soci

La detrazione fiscale maturata per le spese di riqualificazione energetica sostenute da una società e imputate pro quota ai soci della stessa, non possono es...

21/10/2019

La detrazione fiscale maturata per le spese di riqualificazione energetica sostenute da una società e imputate pro quota ai soci della stessa, non possono essere cedute alla società da loro partecipata.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 415 del 15 ottobre 2019 con la quale ha fornito nuovi chiarimenti sulla possibilità di cessione del credito introdotta nel nostro ordinamento dalla legge di Bilancio per il 2018 (art. 1, comma 3, lettera a), n. 10 della legge 27 dicembre 2017, n. 205). Ricordiamo, infatti, che con una modifica all'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90) è stato sostituito il comma 2-septies con il seguente:

"Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci".

Ai sensi di tale disposizione per le spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio 2018, è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici richiamati nell'articolo 14 del decreto legge n. 43/2013, ivi compresi quelli effettuati sulle singole unità immobiliari. Le modalità attuative della cessione del credito sono state definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 agosto 2017, prot. n 165110 e, da ultimo, con il provvedimento 18 aprile 2019, prot. n. 100372, relativamente alla cessione del credito con interventi su singole unità immobiliari.

Con la circolare del 18 maggio 2018, n. 11/E e la circolare del 23 luglio 2018, n. 17/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'ambito applicativo della cessione del credito, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla citata legge di Bilancio 2018. In particolare, in riferimento ai soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, è stato chiarito che per "soggetti privati" cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

La detrazione potrà essere, dunque, ceduta, a titolo esemplificativo, nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti a un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione, tuttavia, per i soggetti diversi dai cd. no tax area, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

La circolare n. 17/E del 2018 ha, inoltre, chiarito che:

  • nel caso di lavori effettuati da un'impresa appartenente a un Consorzio oppure a una Rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete;
  • nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga di un sub-appaltatore per eseguire l'opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest'ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l'opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l'intervento e, quindi, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.

In sintesi, il collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito va individuato nel "rapporto che ha dato origine alla detrazione", ciò allo scopo di evitare che le cessioni dei crediti in argomento si trasformino, di fatto, in strumenti finanziari negoziabili con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Nel caso di specie, alla luce della suddetta ricostruzione, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soci ai quali la società ha imputato per trasparenza la detrazione derivante dalle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica non possano cedere alla società stessa il credito corrispondente in quanto tale facoltà non è disciplinata dalla previsione normativa in argomento. Laddove, dunque, venisse consentita tale possibilità di retrocedere il credito all'originario titolare della detrazione si realizzerebbe l'effetto di permettere al beneficiario stesso di optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un corrispondente credito d'imposta, facoltà non prevista dalla norma.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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