Rispetto delle distanze tra edifici

Qualora sia evidente la violazione delle distanze tra edifici diventa irrilevante la qualificazione delle opere come interventi di ristrutturazione edilizia

di Redazione tecnica - 12/03/2021

Il Consiglio di Stato con la sentenza 5 marzo 2021, n. 1867 interviene sulla violazione delle distanze degli edifici precisando che la giurisprudenza, sia amministrativa che civile ha evidenziato una tendenziale autonomia del concetto in ambito civilistico, rimarcando che, ai fini dell'osservanza delle norme sulle distanze legali tra edifici di origine codicistica, la nozione di costruzione non può identificarsi con quella di edificio, ma deve estendersi a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera.

Un privato chiede la riforma della sentenza del TAR

La sentenza nasce dal ricorso di un privato per la riforma della sentenza del TAR Trentino Alto Adige, sezione di Bolzano 20 marzo 2019 n. 73 con la quale era stato respinto il ricorso dallo stesso proposto contro il Comune di Bolzano per l'annullamento del provvedimento con il quale era stata respinta l’istanza presentata per la richiesta di una concessione edilizia per la risrutturazione di un immobile.

Le previsioni del progetto

Il progetto, nella documentazione prodotta, prevede la sollevazione della falda sul lato nord, con la formazione di un solaio di copertura piana a terrazza, collegata da una scala interna scoperta, entrambe da ricoprire con una tettoia in plexiglas. Anche sul lato sud è prevista la modifica della falda con la creazione di un balcone e la sostituzione dell’esistente abbaino di dimensioni contenute con un fronte finestrato su tutta la lunghezza della falda verso via Tre Santi. Si tratta dunque di un intervento modificativo della sagoma.

Mancata approvazione del progetto e sentenza del TAR

Il Comune, pertanto, aveva ritenuto che l’intervento non potesse essere approvato perché non rispettoso della distanza di dieci metri rispetto agli edifici realizzati, né di quella di cinque metri rispetto al confine con le medesime particelle. Il Comune aveva, anche, precisato sul punto che una deroga dalle prescrizioni distanziali di cui al D.M. n. 1444/1968 sarebbe ammessa, ai sensi dell’art. 59, comma 3, della L.P. n. 13/1997, per il solo caso della ricostruzione fedele non ravvisabile nel caso di specie. Da ciò la sntenza negativa emessa dal TAR.

L'odierna sentenza de Consiglio di Stato

Arriva oggi la Sentenza del Consiglio di Stato in cui vengono messi in evidenza i citati interventi sulla volumetria dell’immobile. In relazione ai singoli elementi progettuali, la violazione delle distanze appare evidente, essendo, così, conseguentemente irrilevante la vantata qualificazione delle opere come interventi di ristrutturazione edilizia.

Nel caso in esame, anche a volersi unicamente fondare sulla relazione tecnica di parte (che ritiene che nel progetto “vengano riprese, con modifiche sia interne che esterne, le voci già oggetto della concessione ormai scaduta. La maggior parte delle opere previste interessano la copertura con una variazione minima di volume in diminuzione, determinata dalla compensazione tra volumi in aumento e volumi in detrazione. Le opere prevedono modifiche statiche solo nell’orditura del tetto, mentre tutte le strutture portanti dell’edificio non vengono modificate dagli interventi in progetto”), vengono comunque in evidenza interventi sulla volumetria dell’immobile. In particolare, come notato dal TRGA, rileva il sollevamento della falda sul lato nord, dove è prevista la realizzazione di una terrazza, e quello della falda sul lato sud, dove ci sarà l’innalzamento della copertura su una parte del prospetto in sostituzione del precedente abbaino, che era decisamente più ridotto.

Per il Consiglio di Stato evidenti violazioni delle distanze

In relazione ai singoli elementi progettuali, la violazione delle distanze appare quindi evidente, essendo così conseguentemente irrilevante la vantata qualificazione delle opere come interventi di ristrutturazione edilizia.

Va inoltre qui vagliata la circostanza che, nel computo complessivo della volumetria, l’intervento, compensando aumenti e diminuzioni, determina una complessiva riduzione dell’impatto; il che, a giudizio della parte appellante, renderebbe l’intervento non significativo anche dal punto di vista civilistico.

Tuttavia, tale esito appare recessivo di fronte all’esigenza di tutelare le distanze che, come recita il citato art. 9, sono quelle minime e che quindi possono essere violate anche solo puntualmente, atteso che il carattere di nuova costruzione va riscontrato in rapporto ai “caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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