Ritardo nel rilascio del permesso di costruire: P.A. colpevole

Nel caso in cui un procedimento avrebbe potuto concludersi con un provvedimento favorevole o nel caso sussistano fondate ragioni per ritenere che l'interessa...

25/07/2017

Nel caso in cui un procedimento avrebbe potuto concludersi con un provvedimento favorevole o nel caso sussistano fondate ragioni per ritenere che l'interessato avrebbe potuto ottenerlo, il ritardo nell’emanazione del provvedimento finale è elemento sufficiente per configurare un danno “ingiusto”, con conseguente obbligo di risarcimento.

Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 1223/2017 con la quale la Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania ha accolto il ricorso presentato per l'accertamento del diritto al risarcimento dei danni derivanti dal ritardo con cui un Comune ha definito la pratica inerente la richiesta delle autorizzazioni necessarie per l'ampliamento di un fabbricato a destinazione commerciale.

SCIA, CILA e permesso di costruire

SCIA, CILA e permesso di costruire
Modulistica operativa, moduli CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) predisposti dalle varie Regioni italiane e massimario di giurisprudenza

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In particolare, i ricorrenti avevano presentato un’istanza di rilascio del permesso di costruire per l’incremento volumetrico e di superficie di un locale commerciale presentata ai sensi dell’allora vigente normativa contenuta nell’articolo 5 del Dpr n. 447/1998 tramite l’indizione dell’apposita conferenza di servizi. Il procedimento si concludeva 4 anni dopo con il verbale della Conferenza di Servizi che dichiarava l’istanza improcedibile a causa della entrata in vigore del D.p.r. 7 settembre 2010 n. 160, a termini del quale, a decorrere dal 30 settembre 2011, non era più possibile avvalersi del Suap per l’autorizzazione all’apertura delle medie e grandi strutture commerciali.

La domanda di risarcimento è stata accolta dai giudici di primo grado che hanno condannato il Comune al pagamento delle spese legali e alla formulazione di una proposta di risarcimento da effettuare in favore dei ricorrenti, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione e /o notifica della Sentenza, avente ad oggetto:

  • il ristoro delle conseguenze economiche della perdita di incremento di valore dell’immobile (che ingloba il suolo cui accede), sulla base della volumetria e superficie effettivamente realizzabile e sulla base dei prezzi di mercato rilevabili nella zona di riferimento, anche desunti da pubblici atti o registri;
  • il rimborso delle spese tecniche connesse alla predisposizione del progetto (di ampliamento) e della pratica amministrativa).

Nel suo commento l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha ricordato che "l’art. 2 bis della legge 241/1990 prevede l’obbligo di risarcimento a carico delle pubbliche amministrazioni per il danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza “dolosa o colposa” del termine di conclusione del procedimento. La norma contenuta nell’art.2 bis non comporta il diritto al risarcimento del danno per il cd. “mero ritardo”. L’illecito è, infatti, costituito da una condotta omissiva individuata nell’inosservanza dei termini del procedimento “colposa o dolosa” che abbia causato al privato un “danno ingiusto”. E’ quindi necessario dar prova specifica degli elementi costituitivi della fattispecie e dei danni".

L'ANCE stessa ha sottolineato un passo della sentenza in base alla quale “quando il procedimento debba concludersi con un provvedimento favorevole per il destinatario, o se sussistano fondate ragioni per ritenere che l’interessato avrebbe potuto ottenerlo, il solo ritardo nell’emanazione del provvedimento finale può ritenersi elemento sufficiente per configurare un danno “ingiusto”, con conseguente obbligo di risarcimento".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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