Rivalutazione terreni edificabili 2020: nuova aliquota, condizioni di ammissibilità e perizia di stima

La nuova aliquota per la rivalutazione del costo di acquisto dei terreni edificabili per il 2020

07/01/2020

Con la pubblicazione della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020) è stata confermata una agevolazione, prevista per la prima volta nel 2002 con la Legge n. 448 del 28/12/2001 e prorogata di anno in anno, per la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni edificabili al fine di ridurre l’eventuale plusvalenza in caso di cessione dello stesso.

  1. La proroga con la nuova aliquota
  2. Condizioni di ammissibilità
  3. Perizia di stima
  4. Alcuni chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

La proroga con la nuova aliquota

L'art. 1, commi 693 e 694 della Legge di Bilancio per il 2020 prevede, infatti, la proroga dei termini previsti all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27. In particolare, viene prevista una nuova finestra temporale che va dall'1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020 per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari all'11%.

In questo modo, effettuata la rivalutazione, in caso di cessione del terreno ad un prezzo superiore, si assumerà come costo di acquisto quello della rivalutazione (incrementato delle spese sostenute per la perizia giurata) che verrà utilizzato per la tassazione delle eventuali plus valenze.

Condizioni di ammissibilità

Come previsto dai numerosi chiarimenti arrivati in questi anni dall'Agenzia delle Entrate, per poter usufruire dell'agevolazione è necessario che:

  • il terreno sia in possesso alla data dell'1 gennaio 2020;
  • la perizia di stima sia effettuata entro il 30 giugno 2020;
  • il versamento dell'imposta sostitutiva sia effettuato in un'unica soluzione entro l'1 luglio 2020 oppure in 3 rate annuale di pari importo (la prima entro l'1 luglio 2020, la seconda entro il 30 giugno 2021 e la terza entro il 30 giugno 2022; alla seconda e terza rata vanno aggiunti gli interessi del 3% annuo).

Perizia di stima

Il nuovo valore del terreno dovrà essere calcolato sulla base di una perizia giurata di stima, come previsto all'art. 7, comma 1 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili.

Alcuni chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 47/E del 24 ottobre 2011, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla rideterminazione del valore dei terreni. In particolare:

  • le perizie possono essere presentate per la asseverazione, oltre che presso la cancelleria del tribunale, anche presso gli uffici dei giudici di pace e presso i notai;
  • è necessario che la redazione e il giuramento della perizia siano antecedenti alla cessione del bene, in quanto al fine della determinazione della plusvalenza il valore periziato deve essere indicato nell’atto di cessione dello stesso;
  • il versamento dell’intera imposta sostitutiva (ovvero della prima rata) oltre il termine previsto dalla norma non consente l’utilizzo del valore rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza realizzata. In tale ipotesi, il contribuente può richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva versata;
  • l’opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata. Infatti, il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’articolo 67 del TUIR;
  • coloro che abbiano effettuato il versamento dell’imposta dovuta ovvero di una o più rate della stessa, qualora in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate per effetto della cessione delle partecipazioni o dei terreni non tengano conto del valore rideterminato, non hanno diritto al rimborso dell’imposta pagata e sono tenuti, nell’ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare i versamenti successivi.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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