SCIA edilizia inefficace se manca il progetto completo: la sentenza del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato chiarisce che la SCIA edilizia non produce effetti se mancano elaborati grafici completi. Il silenzio assenso non si forma in assenza di misure, prospetti e dettagli costruttivi.
Quali sono i requisiti minimi perché una SCIA edilizia produca effetti? È sufficiente la sola presentazione del modulo o serve una documentazione progettuale dettagliata? E cosa accade se mancano le tavole grafiche idonee a rappresentare compiutamente l’intervento edilizio?
SCIA edilizia e silenzio assenso: interviene il Consiglio di Stato
A queste domande ha risposto il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3925 dell’8 maggio 2025, intervenendo su un tema tanto frequente quanto controverso: la validità della SCIA edilizia in caso di documentazione progettuale incompleta e le conseguenze sul meccanismo del silenzio assenso.
Il caso trae origine dalla presentazione di una SCIA per l’installazione di un ascensore in una corte condominiale. Il Comune, rilevando diverse carenze documentali e normative, ha vietato la prosecuzione dei lavori.
Il provvedimento comunale di divieto è stato fondato su nove motivi principali, tra cui:
- la vetustà del consenso assembleare condominiale;
- la mancata allegazione di documentazione sanitaria relativa alla condizione soggettiva del beneficiario dell’intervento;
- l’assenza degli elaborati tecnici richiesti dal DM LLPP n. 239/1989, necessari per la valutazione delle barriere architettoniche;
- la mancanza di dimostrazione della conformità del progetto agli standard minimi previsti dalla normativa tecnica;
- una dichiarazione incongruente circa l’assenza di vincoli, smentita dalle tavole urbanistiche;
- l’omesso parere della Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio, richiesto per l’intervento proposto;
- l’assenza di rendering a colori dello stato di fatto e di progetto;
- il mancato rispetto delle norme regionali in materia di contenuti minimi degli elaborati grafici.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 8 maggio 2025, n. 3925IL NOTIZIOMETRO