SCONTI IN EDILIZIA

In attesa che l’emanando decreto interministeriale, riguardante la riduzione contributiva per l’edilizia afferente l’ anno 2006, concluda il consueto iter (r...

14/03/2007
In attesa che l’emanando decreto interministeriale, riguardante la riduzione contributiva per l’edilizia afferente l’ anno 2006, concluda il consueto iter (registrazione della Corte dei Conti e successiva pubblicazione in G.U.) e al fine di consentire alle aziende del settore di operare come per gli anni precedenti lo sconto nella misura dell’ 11,50%, il 9 marzo scorso l’Inail ha pubblicato le istruzioni operative che riguardano i datori di lavoro che esercitano attività edile, anche in economia, sul territorio nazionale. Il beneficio si applica soltanto agli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, nonché ai soci delle cooperative di produzione e lavoro, sempre che svolgano lavorazioni edili.

Il Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2006, n. 248, all’art. 36 bis, comma 8, ha introdotto disposizioni di notevole importanza prevedendo che, ai fini della fruizione dell’agevolazione in parola, i datori di lavoro del settore edile:
- devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile;
- non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.

Al fine di dare attuazione alla norma, l’Istituto ha predisposto l’allegato modello di autodichiarazione, allegato alla presente notizia.

Applicazione dello sconto
I datori di lavoro interessati potranno usufruire della predetta riduzione dell’11,50% solo per l’anno 2006 ed esclusivamente sul premio infortuni e silicosi; la stessa riduzione non si applica, invece, sul premio speciale unitario artigiani.

Le aziende interessate devono attestare il possesso dei requisiti richiesti per la fruizione del beneficio in esame mediante la presentazione dell’unito modello di autodichiarazione, disponibile anche sul sito Internet dell’Inail.

Considerato che è già trascorso il termine per l’autoliquidazione 2006/2007 (scadenza 16 febbraio 2007) le aziende interessate opereranno come segue:
1. se in sede di autoliquidazione si sono applicate lo sconto, devono solamente presentare il modello di autodichiarazione;
2. se hanno versato il premio in unica soluzione senza applicarsi lo sconto, possono utilizzare il credito per effettuare compensazioni con le consuete modalità;
3. se stanno versando il premio in forma rateale senza l’applicazione dello sconto, potranno recuperare il maggior importo pagato con le rate successive alla prima, in scadenza al 16 maggio - 16 agosto e 16 novembre 2007.

In queste ultime due ipotesi, i datori di lavoro devono presentare il modello di autodichiarazione nonché la comunicazione delle retribuzioni soggette a sconto.

Modalità operative
Per quanto riguarda le aziende che già si sono applicate lo sconto, le Sedi non debbono effettuare alcuna operazione in procedura.
Negli altri casi, invece, devono inserire - oltre allo specifico codice - le retribuzioni soggette a sconto, operando in “rettifica di autoliquidazione”.
Si invitano le Unità operative a fornire la massima collaborazione per ogni eventuale richiesta di chiarimento al riguardo da parte dell’utenza.

Qualora il provvedimento in argomento, per motivi ad oggi non ipotizzabili, non dovesse concludere il suo iter, l’Istituto provvederà al recupero del minor importo versato a seguito dell’applicazione del cennato beneficio.

A cura di Gianluca Oreto
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