SILENZIO ASSENSO E SANATORIA DOPO I LAVORI

Con un Decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri in data 3 marzo vengono effettuate alcune correzioni al Codice del beni culturali (Codice Urb...

17/03/2006
Con un Decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri in data 3 marzo vengono effettuate alcune correzioni al Codice del beni culturali (Codice Urbani di cui al Dlgs n. 42/2004).
Scompare il meccanismo del silenzio-assenzo in caso in cui la Soprintendenza non rilasci il nulla osta per effettuare interventi in materia edilizia entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta e l'unica possibilità che resta che procedere ad una diffida e successivamente attivare la procedura del ricorso al Tar.
Per altro nel Decreto legislativo di modifica al Codice Urbani viene definito che qualsiasi mutamento di destinazione d'uso dell'immobile deve essere comunicato alla Soprintendenza al fine di evitare usi non compatibili dei manufatti con il loro carattere storico-artistico.
Di notevole importanza è la nuova procedura di sanatoria per l'autorizzazione paesaggistica successiva alla realizzazione che può essere attivata, con il pagamento di una sanzione pecuniaria:
  • per i lavori che non hanno creato nuove superfici o volumi utili;
  • per l'utilizzazione di materiali diversi da quelli autorizzati;
  • per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Per le tipologie precedentemente indicate il proprietario o il possessore o detentore dell'immobile potrà richiedere di accertare la loro compatibilità paesaggistica e l'autorità competente dovrà decidere entro centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza che avrà novanta giorni di tempo per esprimersi.

Se il responso è positivo, il trasgressore deve pagare una somma "equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione".
Se, invece, la domanda viene respinta scatta l'obbligo di "rimissione in pristino a proprie spese".

I procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate prima del 30 aprile 2004, data di entrata in vigore del "Codice Urbani" dovranno essere conclusi ed, eventualmente, se la parte interessata lo richiede, dovranno essere riaperti quelli definiti con una precedente determinazione di improcedibilità.
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