Sanatoria edilizia e pertinenze: i requisiti

Il Consiglio di Stato chiarisce la definizione di pertinenze e risponde sull'annullamento di un provvedimento di rigetto di sanatoria edilizia

di Redazione tecnica - 06/02/2021

Opere di natura pertinenziale: croce e delizia dei proprietari di immobili e dei giudici, su cui la sentenza 21 gennaio 2021, n. 639 del Consiglio di Stato ci consente chiarezza su alcuni punti importanti.

Il nodo del ricorso

I proprietari avevano richiesto sanatoria per alcune opere di intervento relative ad "ampliamento di ristrutturazione edilizia", e i proprietari avevano puntato sul fatto che queste erano opere pertinenziali compatibili con le norme tecniche del Prg e quindi sanabili. Mentre sia per l'amministrazione comunale che per il Tar non costituiscono pertinenze. Una semplice motivazione che è bastata, sia al comune che al Tar, per negare il ricorso.

Cosa sono pertinenze

Bisogna chiarire il concetto e lo facciamo con l'articolo 817 del codice civile. All'interno si trova la definizione di pertinenze, utile a stabilire il regime fiscale e le eventuali agevolazioni di determinati beni strumentali all’abitazione principali come il box auto o garage. Oltre che in casi di richiesta di sanatoria. Vengono definite pertinenze "le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa". La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.

Pertinenze, che requisiti devono avere?

Sono due i requisiti necessari per definire una pertinenza. Il primo è la "durevolezza della destinazione". Questo vuol dire che il rapporto pertinenziale non deve essere occasionale (presupposto oggettivo). Il secondo requisito è la "volontà del proprietario di porre la pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale nei confronti del bene principale (presupposto soggettivo)". Significa che si crea un vincolo tra la cosa principale e quella pertinenziale quanto il titolare di entrambe le cose decide che una di esse deve essere funzionale all’altra. La pertinenza deve essere giustificata da reali esigenze, che siano economiche, estetiche o di altro tipo. Su queste tematiche si è espressa molte volte anche la corte di Cassazione.

Pertinenze, quali categorie catastali

Vengono considerate pertinenze dell’abitazione principale gli immobili che fanno parte della categoria catastale C/2 (magazzini e locali di deposito, cantine, soffitti, solai); C/6 (stalle, scuderie, rimesse, posti auto, autorimesse senza fine di lucro); C/7 (tettoie chiuse o aperte). E' necessario quindi procedere all’accatastamento (ossia all’iscrizione degli immobili sopra descritti nella rispettiva categoria catastale) quando vengono ultimati i lavori di costruzione di un nuovo immobile.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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