Sanificazione e acquisto dispositivi di protezione COVID-19: dall'Agenzia delle Entrate la percentuale del credito d’imposta

L'Agenzia delle Entrate ha fissato la percentuale di credito d'imposta per la sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione COVID-19

di Redazione tecnica - 15/09/2020

Fissata la percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione previsto dall'art. 125 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

Ricordiamo che il credito di imposta è stato previsto dal Decreto Rilancio al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19. La misura, indirizzata ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, prevede un credito d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

È anche stato previsto (aspetto importante) che il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione: il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

Era anche stato previsto che un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate avrebbe stabilito criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa stabiliti.

Con Provvedimento 10 luglio 2020, prot. 259854 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha definito criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito, prevedendo che ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito fruibile è pari al credito richiesto moltiplicato per una percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, di cui all’articolo 125, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.

Sanificazione e acquisto dispositivi di protezione COVID-19: la percentuale del credito d’imposta

Con Provvedimento 11 settembre 2020, prot. 302831 l'Agenzia delle Entrate ha determinato la percentuale di fruizione del credito fissandola nella misura del 15,6423% del credito richiesto. Questa percentuale è il risultato del rapporto tra gli importi richiesti dai contribuenti entro il 7 settembre 2020, pari a 1.278.578.142 euro, ed il limite massimo di spesa fissato dalla legge in 200 milioni di euro. Ogni beneficiario può visualizzare il credito d’imposta spettante nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Modalità di utilizzo del credito di imposta

I soggetti beneficiari possono scegliere se utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione tramite modello F24; in alternativa, possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. L’opzione può essere esercitata fino al 31 dicembre 2021. La comunicazione all’Agenzia della cessione del credito per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione può avvenire a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento odierno, pertanto a partire da lunedì 14 settembre. La comunicazione della cessione può essere effettuata solo dal soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia (Entratel/Fisconline).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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