Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: attestazione SOA a 15 anni

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del Decreto Legge n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) è "quasi" terminata la prima fase delle due ...

30/04/2019

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del Decreto Legge n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) è "quasi" terminata la prima fase delle due previste per la riforma del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti).

Lo Sblocca Cantieri è stato, infatti, assegnato in sede referente all'esame delle Commissioni riunite Lavori pubblici e Ambiente, per la sua conversione in legge con la quale si delineeranno più chiaramente le intenzioni del Governo e la direzione che si vuole intraprendere per risolvere le problematiche rilevate in questi primi 3 anni di applicazione del Codice dei contratti.

Tra le diverse disposizioni previste dallo Sblocca Cantieri, segnaliamo le modifiche introdotte all’articolo 84, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti che riguarda l'attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali. In particolare, la disposizione prevede l'estensione del periodo di attività documentabile ai quindici anni (e non più 10) antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.

Con l'art. 1, comma 1, lett. p), n. 3 del Decreto Sblocca Cantieri viene, infatti, ampliato l’arco temporale di riferimento per la comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, funzionali al conseguimento dell’attestazione SOA. Si passa dall’attuale decennio, ai quindici anni antecedenti il contratto con la SOA.

La relazione illustrativa del D.L. n. 32/20149 ha motivato questa modifica indicando la necessità di tenere conto della crisi economica e la conseguente impossibilità per alcune imprese di attestare lavori negli ultimi dieci anni per gli importi previsti a legislazione vigente.

Sull'argomento molto critico era stato il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) Raffaele Cantone che in una nostra recente intervista aveva affermato "Credo che l’estensione ai 15 anni sia una delle norme meno condivisibili (e azzarderei nel dire, peggiori) del decreto; rischia di abbassare il livello reale di qualificazione delle imprese e di sminuire la valutazione delle SOA; già prima del codice del 2016 era previsto il termine di 5 anni per la valutazione dei requisiti, che poi era stata alzato a 10 su richiesta del mondo imprenditoriale, soprattutto in relazione alla situazione di crisi del settore dei lavori pubblici; il codice del 2016 aveva confermato il quinquennio che poi era stato portato di nuovo a 10 anni per le stesse ragioni. Quindici anni è un termine che, dal punto di vista imprenditoriale, è assolutamente enorme; valutare requisiti di un tempo precedente così lungo significa davvero non dare peso alcuno all’attività reale e non “premiare” quelle entità che operano davvero".

Molto critico anche l'ing. Raffaele Zurlo, Amministratore di parte italiana di BBT SE - Galleria di Base del Brennero, che sull'estensione a 15 anni aveva affermato "Sono contrario: l’attestazione SOA non può essere concessa alla “carriera”, men che meno “alla memoria”. Trovo che addirittura 10 anni siano troppi. Ai fini dell’accertamento delle capacità di un’impresa che si candida a rifornire lo Stato, ciò che realmente fa testo è lo stato attuale dell’impresa, le sue attuali capacità, non quelle correlate ad un passato che, seppur glorioso, è ormai irripetibile".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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