Servizi di architettura e di ingegneria: Nuove linee guida ANAC

Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria: necessario utilizzare procedure tese a selezionare progetti di qualità, mediante l'applicazione del cri...

10/03/2015
Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria: necessario utilizzare procedure tese a selezionare progetti di qualità, mediante l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed il rispetto dei parametri fissati dal D.M. n. 143/2013.

Lo ha evidenziato l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la Determinazione 25 febbraio 2015, n. 4 recante "Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" che aggiorna e sostituisce la Determinazione 7 luglio 2010, n. 5. La nuova determinazione è successiva alla Consultazione on-line con la quale l'ANAC, avvalendosi del tavolo tecnico costituito con le principali categorie professionali operanti nel settore, ha proceduto alla revisione ed all'aggiornamento delle linee guida in materia di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura.

E' utile ricordare che nel corso delle riunioni svoltesi a gennaio e marzo 2014, i rappresentati delle categorie intervenute hanno formulato all'Autorità una serie di osservazioni e considerazioni che possono essere così sintetizzate:
  • la scarsa applicazione da parte delle stazioni appaltanti del nuovo D.M. 143/2013;
  • il persistere del fenomeno dei ribassi eccessivi, spesso collegato all'utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ed alla disapplicazione dell'art. 266, del Regolamento (che imporrebbe alla stazione appaltante di fissare nel bando di gara il ribasso massimo consentito), che comporta la scarsa qualità della progettazione e criticità in fase di realizzazione dell'opera;
  • la scarsa apertura del sistema ai professionisti più giovani e agli studi professionali di minore dimensione, anche in relazione alle previsioni di cui all'art. 263, del Regolamento che indica requisiti di fatturato e di organico minimo penalizzanti per gran parte dei professionisti;
  • requisiti di accesso alle gare connessi al fatturato d'impresa imposti dalle stazioni appaltanti senza essere espressamente motivati, come, invece, stabilito dalle vigenti disposizioni.

Le nuove linee guida contenute nella citata determinazione n. 4/2015 affrontano alcuni aspetti critici, ed in particolare quelli relativi:
  • alle difficoltà di accesso al mercato da parte dei giovani professionisti e degli studi di minore dimensione, collegate ad alcune norme, particolarmente restrittive, previste dal Regolamento n. 207/2010 in materia di fatturato ed organico minimo necessari per la partecipazione alle procedure di gara;
  • al fenomeno dei ribassi eccessivi.
Nel documento, l'Autorità ha evidenziato la necessità che le procedure siano tese a selezionare progetti di qualità, mediante l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed il rispetto dei parametri fissati nel citato d.m. n. 143/2013.

Le nuove linee guida in 8 paragrafi, dopo un primo paragrafo dedicato all'inquadramento generale, trattano:
  • l'affidamento di incarichi di importo inferiore a 100.000 euro
  • l'affidamento di incarichi di importo superiore a 100.000 euro
  • le classi, le categorie e le tariffe professionali
  • i criteri di aggiudicazione
  • le indicazioni sull'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
  • la verifica e la validazione della progettazione
  • l'affidamento dei concorsi di progettazione e di idee

L'aggiornamento della determinazione n. 5/2010 si è reso necessario sia perché la citata determinazione era precedente all'entrata in vigore del Regolamento n. 207/2010 sia perché è stato emanato il nuovo decreto ministeriale n. 143/2013 relativo ai corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria.
I principali obiettivi regolatori delle nuove linee guida consistono:
  • nel fornire la corretta lettura delle norme previste dal Codice e dal Regolamento finalizzata a favorire la partecipazione alle procedure di affidamento del più ampio numero di soggetti;
  • nel superamento delle criticità connesse al fenomeno dei ribassi eccessivi mediante l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e degli altri strumenti previsti dal Codice per la selezione di offerte di qualità (riparametrazione, soglie di sbarramento, formula dell'Allegato M).
Nel documento è, altresì, approfondito il contenuto di alcune disposizioni normative controverse, quali ad esempio, gli artt. 263 e 266, co. 1, lett. c) punto 2), del Regolamento che disciplinano, rispettivamente, i requisiti di partecipazione alle gare e il limite al ribasso che le stazioni appaltanti dovrebbero fissare nel bando di gara.
In sede di tavolo tecnico e di consultazione pubblica sono state formulate una serie di ipotesi e proposte concernenti l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura che non hanno trovato accoglimento da parte dell'Autorità. Più in particolare, tali ipotesi e proposte fanno riferimento:
  • alla possibilità di disporre l'esclusione automatica delle offerte anomale anche per gli appalti di importo superiore 100.000 euro;
  • alla possibilità di presentare offerte in rialzo rispetto alla base d'asta, secondo il meccanismo del "minimo rialzo";
  • alla sospensione per 5 anni dell'internalizzazione dei servizi (ovvero obbligo di esternalizzazione degli stessi) in relazione a quanto previsto dall'art. 90, del Regolamento;
  • alla necessità di applicare l'art. 266, del Regolamento che impone alle stazioni appaltanti di fissare nel bando di gara un limite al ribasso sul prezzo.

In tema di capacità economico-finanziaria, nel corso della consultazione on-line la Rete professioni tecniche e altri liberi professionisti avevano rilevato la sovrapposizione tra l'art. 263, del Regolamento e l'art. 41, del Codice, evidenziando la necessità che le stazioni appaltanti non superino la soglia del doppio del fatturato, come anche indicato dalla nuova direttiva appalti, e che comunque il requisito sia debitamente motivato negli atti di gara.
Nelle nuove linee guida viene precisato che gli artt. 41 e 42 del Codice dei contratti riconoscono alla stazione appaltante ampia discrezionalità in ordine all'individuazione dei requisiti di partecipazione attestanti l'affidabilità professionale dei concorrenti, discrezionalità che, tuttavia, incontra il limite del rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza rispetto all'oggetto della gara, all'importo dello stesso e alle caratteristiche della prestazione oggetto dell'affidamento.
E' semplice, dunque, affermare che, nel caso dell'articolo 263, differentemente da quanto affermato dalla Rete delle professioni tecniche la norma secondaria non è in conflitto con la norma primaria ma potrebbe diventare illegittima soltanto se venisse utilizzata senza alcuna motivazione ed, in questi casi, l'unica soluzione, in atto, possibile è quella di impugnare l'eventuale bando che non espliciti le motivazioni per cui vengono utilizzati determinati limiti connessi al fatturato aziendale previsti dall'articolo 263 del regolamento n. 207/2010 e di proporre all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici una "Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163 del 2006".

In allegato la determinazione n. 4/2015 e la Relazione AIR (Analisi dell'impatto della Regolamentazione).

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