Sicilia: Illegittime le norme su modalità di gara e aggiudicazione

Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, co. 1 e 2 della l.r. n. 13/2019 sui metodi di aggiudicazioni delle gare nella Regione Siciliana

di Redazione tecnica - 12/02/2021

C.V.D. Come volevasi dimostrare la Corte costituzionale con sentenza n. 16 dell’11 febbraio 2021 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, commi 1 e 2 della legge regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13.

Norme sulle modalità di gara e sui metodi di aggiudicazione dei lavori in Sicilia

I commi 1 e 2 del citato articolo 4 rubricato “Norme sulle modalità di gara e sui metodi di aggiudicazione dei lavori in Sicilia” così recitavano:

1. Nella Regione siciliana, le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare il criterio del minor prezzo, per gli appalti di lavori d’importo pari o inferiore alla soglia comunitaria, quando l'affidamento degli stessi avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo. La soglia di aggiudicazione è individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con accantonamento del 10 per cento, sia delle offerte d ì maggior ribasso che di quelle di minor ribasso, indipendentemente dalla presenza di più offerte aventi identico ribasso a cavallo del taglio delle ali. Se il valore dato dal calcolo del 10 per cento è con la virgola, tale valore è arrotondato all’unità superiore. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali, è dìspari, la media è incrementata, percentualmente, di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, dopo il taglio delle ali è pari, la media è invece decrementata, percentualmente, di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. Qualora la prima cifra dopo la virgola è uguale a zero, la media resta invariata.

2. La gara è aggiudicata all'offerta che eguaglia tale soglia o che più si avvicina, per difetto, a quest'ultima. Nel caso in cui la media decrementata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa alla gara, la gara è aggiudicata a quest’ultima. Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso sono ammesse fino a tre cifre decimali, le medie, invece, sono troncate alla quarta cifra decimale. Nel caso di più offferte uguali, si procede immediatamente al sorteggio. Qualora la stazione appaltante applichi l’automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere al metodo di aggiudicazione di cui al presente articolo”.

Era difficile comprendere che sarebbe stato opportuno che il Governo regionale avrebbe potuto predisporre una norma atta a sospendere di qualche mese l’applicazione del più volte citato articolo 4 della legge regionale n. 13/2019? Tra l’altro sui citati commi 1 e 2 dell’articolo 4 il Consiglio dei Ministri su era espresso nella seduta n. 4 del 19/09/2019 in cui aveva deciso di impugnare la norma della citata legge regionale n. 13/2019 in quanto la norma riguardante le gare d’appalto invadeva la competenza esclusiva riconosciuta allo Stato dall’articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, in materia di tutela della concorrenza (leggi articolo).

Il Governo regionale, visto che nel comma 3 del citato articolo 4 era previsto che i cmmi 1 e 2 sarebbero entrati in vigore il 30 settembre 2019 avrebbe avuto tutto il tempo, al fine di evitare che una norma, chiaramente anticostituzionale, venisse utilizzata dagli Enti locali, per predisporre una norma atta a sospendere di qualche mese l’applicazione del più volte citato articolo 4 della legge regionale n. 13/2019 ma così non è stato ed, anzi, il Dipartimento Regionale tecnico inviò a tutte le stazioni appaltanti la Circolare prot. 189161 del 26/09/2019 avente ad oggetto “Legge regionale n. 13 del 19 luglio 2019. Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019, legge di stabilità regionale” in cui era precisato che “preso atto della diversità delle norme, si rileva che l'impugnativa in questione del Consiglio dei Ministri non determina la sospensione dell'efficacia della legge regionale n. 13 del 19 luglio 2019, di conseguenza, in assenza di nuovi pronunciamenti dell'Assemblea Regionale Siciliana, a decorrere dal prossimo 30 settembre, la norma in parola entrerà regolarmente in vigore” (leggi articolo).

In pratica da 30 settembre 2019 sino al 10 febbraio 2021 gli Enti locali hanno avuto l’opportunità di utilizzare una norma chiaramente incostituzionale anche perché prima dell’approvazione della legge, che la norma avrebbe potuto incorrere in un giudizio di incostituzionalità era stata già ventilato nella “Nota di lettura” del DDL n. 491 “Collegato al DDL n. 476 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale” in cui era precisato che l’articolo 4 in argomento «interviene per disciplinare autonomamente rispetto alla normativa statale, segnatamente l’articolo 97 del nuovo codice degli appalti (d.lgs. 50/2016), la materia dell’aggiudicazione degli appalti pari o inferiori alla soglia comunitaria, introducendo un meccanismo di individuazione della soglia, calcolo ed esclusione delle offerte anomale e dunque incidendo sulle modalità di aggiudicazione e di scelta del contraente con autonomi e differenti criteri rispetto all’articolo 97 del codice degli appalti citato. La norma presenta profili di incostituzionalità. E infatti, tale disposizione, incidendo sulle modalità di scelta del contraente, interviene in materia di tutela della concorrenza, ambito più volte definito dalla giurisprudenza costituzionale di competenza esclusiva statale (D. Lgs. n. 50/2016), in cui è preclusa la competenza legislativa regionale. La regione siciliana è intervenuta più volte sul tema, subendo sia impugnative del Commissario dello Stato, col previgente sistema (si veda la delibera legislativa n. 568, poi trasfusa nella legge regionale n. 16 del 2010), sia recentemente, una pronuncia della Corte Costituzionale, che con sentenza n. 263 del 2016 ha dichiarato illegittimi l’art. 19, comma 6, e commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, della legge della Regione siciliana n. 12 del 2011, come introdotti dalla legge della Regione siciliana n. 14 del 2015 che avevano per l'appunto introdotto autonomi criteri di valutazione ed esclusione rispetto alla normativa nazionale (nella specie il vecchio codice degli appalti, d.lgs. 163/2006) con un meccanismo analogo alla norma proposta. La Corte ha in tale occasione ribadito la propria, consolidata, giurisprudenza sul punto sancendo che “alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, dunque, le disposizioni impugnate, avendo disciplinato istituti afferenti alle procedure di gara in difformità dalle previsioni del codice dei contratti pubblici, sono costituzionalmente illegittime per avere violato i limiti statutari posti al legislatore regionale nella disciplina dei lavori pubblici” (leggi articolo).

Con Circolare 11 febbraio 2021, prot. 23994, il Dipartimento regionale tecnico ha dato atutti gli Enti appaltanti regionali comunicazione della sentenza della Corte Costituzionale ed ha, anche, precisato che "Per quanto sopra le stazioni appaltanti sono tenute ad applicare la norma nazionale prevista dall’art. 97 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ed ii."

A cura di Arch. Paolo Oreto

© Riproduzione riservata