Sismabonus 110% acquisti: cessione del credito anche per i soggetti non residenti

L'Agenzia delle Entrate risponde al quesito sulla possibilità di fruire del superbonus nel caso di acquisto di case antisismiche da un soggetto non residente

di Redazione tecnica - 10/02/2021

Il Decreto Rilancio ha esteso la detrazione fiscale del 110% (superbonus) anche agli interventi che accedono al sismabonus previsto dai commi 1-bis-1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

Dal sismabonus al supersismabonus

L'art. 119, comma 4 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ha elevato al 110% la detrazione spettante per gli interventi di riduzione del rischio sismico per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tra questi anche quelli spettanti per l'acquisto di case antisismiche (c.d. sismabonus acquisti).

Sisma bonus acquisti: nuovo interpello sulle case antisismiche

Sull'acquisto della case antisismiche l'Agenzia delle Entrate ha fornito la risposta 8 febbraio 2021, n. 91 in merito alla possibilità di accesso al superbonus per i soggetti non residenti in Italia e, quindi, privi di reddito imponibile.

Nel nuovo interpello sottoposto alla lente del Fisco, l'istante è un cittadino italiano residente all'estero, iscritto all'AIRE, senza redditi in Italia. L'istante intende sottoscrivere un contratto preliminare per l'acquisto, da un'impresa di costruzioni, di un'unità immobiliare facente parte di un edificio in fase di costruzione all'interno di un complesso residenziale, anch'esso in fase di costruzione, ricadente in zona sismica 3, previa demolizione e ricostruzione, con riduzione del rischio sismico di due classi, rispetto all'edificio precedente.

In particolare, l'Istante fa presente che:

  • l'impresa di costruzioni ha ottenuto il permesso di demolizione di un immobile di sua proprietà in data 29 marzo 2018 (categoria catastale D/6, fabbricati e locali per esercizi sportivi, censito al catasto fabbricati);
  • l'impresa di costruzioni, in data 10 luglio 2018, ha ottenuto il permesso di costruire n. 3 palazzine ad uso abitativo incidenti sullo stesso lotto, con variazione volumetrica rispetto all'edificio precedente;
  • gli interventi edilizi relativi alle procedure autorizzatorie di cui sopra (demolizione e nuova costruzione) sono iniziati dopo il 1° gennaio 2017 e prima del 1° maggio 2019;
  • l'acquisto dell'immobile è previsto entro il 31 dicembre 2021, ovvero le spese per l'acquisto saranno sostenute tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021;
  • l'asseverazione delle classi sismiche dell'edificio precedente e di quelli risultanti dalla ricostruzione sono tardive, essendo l'obbligo di deposito entrato in vigore il 1° maggio 2019, ossia successivamente al rilascio dei due titoli autorizzativi di demolizione e costruzione;
  • l'asseverazione sarà presentata dall'impresa costruttrice entro la data di stipula del rogito.

La domanda è semplice: è possibile beneficiare della superbonus, pur non producendo alcun reddito in Italia?

Il parere dell'Agenzia delle Entrate

L'interpello sottoposto all'Agenzia delle Entrate rientra nelle casistiche di fruizione della detrazione di cui all'art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013. Sono rispettate tutte le condizioni previste dalla norma riguardo:

  • la zona sismica;
  • la vendita dell'immobile da parte dell'impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori;
  • il deposito dell'asseverazione tecnica entro i limiti temporali previsti dalla norma;
  • l'atto di acquisto entro i termini di vigenza del superbonus.

Ciò premesso, c'è da chiarire come comportarsi con i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area).

Sconto in fattura e cessione del credito

Per questi soggetti, l'art. 121 del Decreto Rilancio prevede due modalità alternative all'utilizzo diretto della detrazione fiscale:

  • lo sconto in fattura, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • la cessione del credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Nel caso di specie, l'Istante, quale futuro proprietario di un immobile ad uso abitativo in Italia, sarà titolare di reddito fondiario, pertanto, allo stesso non è precluso l'accesso al Superbonus, fermo restando la presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste. In particolare, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa e fermo restando l'effettuazione di ogni adempimento richiesto, che non sono oggetto della presente istanza di interpello, l'Istante può fruire del Superbonus , relativamente alle spese sostenute per l'acquisto di un immobile antisismico ad uso residenziale.

In mancanza di una imposta lorda sulla quale operare il superbonus, l'Istante potrà, nel rispetto delle richiamate previsioni normative, optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste dall'articolo 121 del decreto Rilancio.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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