Soggetti Aggregatori: dall'ANAC l'elenco completo

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nella seduta del 22 luglio, ha deliberato la pubblicazione del provvedimento ricognitivo finale contenente l'elen...

24/07/2015
L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nella seduta del 22 luglio, ha deliberato la pubblicazione del provvedimento ricognitivo finale contenente l'elenco dei Soggetti aggregatori ex art. 9 del D.L. n. 66/14 convertito nella legge 23 giugno 2014 n. 89.

La nota ANAC prende atto dell'elenco dei soggetti aggregatori risultante in esito alla definizione della procedura prevista dagli artt. 3 e 4 del DPCM 11 novembre 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20/01/2015), e al parere espresso dalla Conferenza Unificata nelle sedute del 18 giugno e 16 luglio 2015, come da documentazione agli atti dell'Autorità.

Sui soggetti aggregatori ricordiamo che con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.162 del 15 luglio 2015 della legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" viene prevista la proroga all'1 novembre 2015 per l'obbligo di aggregazione degli appalti come previsto dall'art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Entrando nel dettaglio della nota ANAC, sono stati iscritti nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del D.L. n. 66/14 i seguenti soggetti:
  • Consip SpA;
  • per la Regione Abruzzo: Stazione Unica Appaltante Abruzzo;
  • per la Regione Basilicata: Stazione Unica Appaltante Basilicata;
  • per la Regione Calabria: Stazione Unica Appaltante Calabria;
  • per la Regione Campania: So.Re.Sa. S.p.a.;
  • per la Regione Emilia Romagna: Agenzia Regionale Intercent-ER;
  • per la Regione Friuli Venezia Giulia: Servizio centrale unica di committenza - Dir. centrale funzione pubblica;
  • per la Regione Lazio: Direzione Centrale acquisti della Regione Lazio;
  • per la Regione Liguria: Stazione Unica Appaltante Liguria;
  • per la Regione Lombardia: ARCA S.p.a.;
  • per la Regione Marche: Stazione Unica Appaltante Marche;
  • per la Regione Molise: Servizio regionale Centrale Unica di Committenza del Molise;
  • per la Regione Piemonte: SCR – Società di Committenza Regione Piemonte S.p.a.;
  • per la Regione Puglia: InnovaPuglia S.p.a.;
  • per la Regione Sardegna: Servizio provveditorato - Dir. Gen. enti locali e finanze;
  • per la Regione Sicilia: Centrale Unica di Committenza regionale;
  • per la Regione Toscana: Regione Toscana - Dir. Gen. Organizzazione - Settore Contratti;
  • per la Regione Umbria: CRAS – Centrale Regionale per gli Acqusiti in Sanità;
  • per la Regione Valle d'Aosta: IN.VA. S.p.a.;
  • per la Regione Veneto: CRAV – Centrale Regionale Acquisti per la Regione Veneto;
  • per la Provincia Autonoma di Bolzano: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
  • per la Provincia Autonoma di Trento: Agenzia provinciale per gli appalti e contratti;
  • Città metropolitana di Bari;
  • Città metropolitana di Bologna;
  • Città metropolitana di Catania;
  • Città metropolitana di Firenze;
  • Città metropolitana di Genova;
  • Città metropolitana di Milano,
  • Città metropolitana di Napoli;
  • Città metropolitana di Roma capitale;
  • Città metropolitana di Torino;
  • Provincia di Perugia;
  • Provincia di Vicenza;
  • Consorzio CEV, a condizione che venga effettuata la modifica statutaria volta ad eliminare la possibilità, anche solo in linea teorica, della partecipazione di privati nella compagine sociale e di qualsiasi vocazione commerciale dello stesso.

Vengono, invece, esclusi dall'elenco, per carenza dei requisiti oggettivi, i seguenti soggetti:
  • Provincia di Monza e Brianza;
  • Piano di zona per la dignità e la cittadinanza sociale Ambito sociale Se ex S10 "Alto Tele/Sanagro";
  • Comune di Trivero;
  • Comune di Corinaldo (Misa-Nevola);
  • Comunità montana dei Castelli romani e prenestini Rocca Priora;
  • Unione di Comuni Alta Gallura;
  • Unione di comuni di Savena Idice;
  • Asmel consortile a rl, per carenza di requisiti soggettivi ex art. 2 co. 1 lett b) DPCM 11 novembre 2014, come da Deliberazione ANAC n. 32 del 30 aprile 2015, in particolare per la non rispondenza ai modelli organizzativi di cui all'art. 33 comma 3-bis del d.lgs 163/2006;
  • Invitalia SpA, per carenza di requisiti soggettivi ex art. 2 co. 1 lett b) DPCM 11 novembre 2014;
  • Dott.ssa Ambra Forte, per carenza di requisiti soggettivi ex art. 2 co. 1 lett b) DPCM 11 novembre 2014.

A cura di Gabriele Bivona
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati