Subappalto necessario: è ancora applicabile con il nuovo Codice?
In un nuovo parere, il MIT chiarisce l’applicabilità del subappalto qualificante anche dopo l’abrogazione dell’art. 12 della legge n. 80/2014
A seguito dell’abrogazione dell’art. 12 del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 80/2014, diverse stazioni appaltanti e operatori si sono interrogati sulla sorte del cosiddetto subappalto necessario o qualificante, in particolare per quanto riguarda le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, che, come noto, sono oggi disciplinate dall’allegato II.12 al nuovo Codice dei Contratti Pubblici, (d.lgs. n. 36/2023).
Subappalto necessario: come si applica nel nuovo Codice?
In un nuovo quesito al Supporto Giuridico del MIT si evidenzia come l’unico riferimento normativo di dettaglio per la qualificazione nel settore dei lavori sia costituito dall'allegato II.12 al codice che, all'art. 30, comma 1, secondo periodo prevede che "I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente".
Tenendo conto che la disposizione non richiama la necessità di ricorrere al subappalto al fine di colmare l'eventuale carenza qualificatoria in una o più categorie scorporabili si chiede se ad oggi questa disciplina sia ancora applicabile.
Il quadro normativo di riferimento
L’allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023 regola oggi i requisiti di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici. L’art. 30, comma 1, stabilisce che “i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”.
Sebbene la disposizione non menzioni espressamente il subappalto necessario, il sistema normativo, interpretato secondo i principi di effettività e legalità, consente di colmare il divario qualificativo attraverso tale istituto, che si conferma strumento operativo legittimo.
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