Superbonus 110%, Attestato di Prestazione Energetica (APE) e doppio salto di classe: l'Agenzia delle Entrate sui lavori pre 1 luglio 2020

Superbonus 110%: l'Agenzia delle Entrate sull'attestato di prestazione energetica (APE) per i lavori avviati prima dell'1 luglio 2020

di Redazione tecnica - 10/12/2020

Superbonus 110%: i requisiti previsti dalla norma

Ciò premesso, per quanto riguarda gli interventi trainanti di riqualificazione energetica sono previsti dei requisiti tecnici indicati nel decreto del MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici) e illustrati nel paragrafo 3 della circolare n. 24/E dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto concerne la circostanza che i lavori siano già stati iniziati nel dicembre 2019, l'istante, come evidenziato nella citata circolare n. 24/E del 2020, potrà fruire del Superbonus solo per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, sempreché si tratti di interventi ammissibili e siano rispettati tutti i requisiti e gli adempimenti previsti dalla normativa agevolativa e dalla prassi.

In particolare, la circolare n. 24/E chiarisce che la detrazione fiscale del 110% si applica alle spese sostenute, per interventi trainanti e trainati, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020 e 2021, consentirà la fruizione del Superbonus solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021, sempreché si tratti di interventi ammissibili e siano rispettati i requisiti previsti dalla norma agevolativa e dalla prassi.

Superbonus 110% e riqualificazione energetica: il doppio salto di classe

Nel caso di interventi di riqualificazione energetica, è previsto che questi nel loro complesso devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi trainati, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

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