Superbonus 110%, Attestato di Prestazione Energetica (APE) e doppio salto di classe: l'Agenzia delle Entrate sui lavori pre 1 luglio 2020

Superbonus 110%: l'Agenzia delle Entrate sull'attestato di prestazione energetica (APE) per i lavori avviati prima dell'1 luglio 2020

di Redazione tecnica - 10/12/2020

Superbonus 110% e riqualificazione energetica: l'Attestato di Prestazione Energetica (APE)

In merito alle modalità di presentazione dell'attestato di prestazione energetica (APE), il D.M. 6 agosto 2020 (Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus) ha stabilito all'articolo 7, comma 3, che:

Per gli interventi di cui all'art. 119, commi 1 e 2 del decreto Rilancio, è obbligatoria la produzione degli attestati di prestazione energetica nella situazione ante e post intervento di cui al punto 12 dell'Allegato A. Ai fini di cui al presente comma, non sono ammessi gli attestati redatti tramite l'utilizzo di software basati su metodi di calcolo semplificati di cui al punto 4.2.2 dell'allegato 1 del Decreto Linee Guida APE.

Il successivo articolo 12 del medesimo decreto ministeriale prevede che:

Le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al presente decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all'entrata in vigore del presente decreto.
Agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita documentazione, sia antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 26 febbraio 2007.

Ai fini della detrazione fiscale del 110% è, quindi, indispensabile la produzione dell'APE ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Superbonus 110% e APE: le conclusioni dell'Agenzia delle Entrate

Al riguardo, l'ENEA (FAQ n. 5 al superbonus) ha chiarito che "nel caso di lavori iniziati prima del 1° luglio 2020 l'APE ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori".

Ciò considerato, nel caso in esame, fermo restando che, ai fini del riconoscimento delle detrazioni relative al Superbonus, la dimostrazione del miglioramento di almeno due classi energetiche (o, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta) è data dal raffronto dell'attestato di prestazione energetica (APE), sia prima che dopo l'intervento, nel presupposto che i lavori siano iniziati prima dell'entrata in vigore del citato DM 6 agosto 2020, l'APE ante intervento può essere redatto anche successivamente all'inizio dei lavori e dovrà riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio degli stessi.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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