Superbonus 110%, Ecobonus e isolamento termico: i valori di trasmittanza massimi consentiti per l'accesso alle detrazioni

Il Decreto del MiSE per gli interventi di isolamento termico che indica i valori di trasmittanza massimi consentiti per l'accesso all'Ecobonus

di Redazione tecnica - 15/07/2020
Aggiornato il: 08/03/2023

Superbonus 110%: sta per arrivare al traguardo la definizione del disegno di legge di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) che, tra le altre cose, prevede importanti misure per il rafforzamento delle agevolazioni (c.d. Superbonus).di alcuni interventi di efficienza energetica (Ecobonus) e misure antisismiche sugli edifici (Sismabonus), installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Il Decreto Rilancio, la legge di conversione e i provvedimenti attuativi

In particolare, è prevista una detrazione del 110% dei costi sostenuti per questi interventi, ma soprattutto la possibilità di optare, in luogo alla detrazione fiscale, per lo sconto in fattura e la cessione del credito d'imposta.

Per la completa definizione del quadro normativo che consentirà di sfruttare appieno le potenziali dei superbonus, sarà necessario aspettare:

  • la legge di conversione del decreto rilancio;
  • un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il quale saranno definite le modalità attuative per l'utilizzo delle opzioni previste dalla norma per lo sconto in fattura e la cessione del credito;
  • un decreto del Ministero dello sviluppo economico (MiSE), che stabilirà requisiti minimi, limiti, modalità di asseverazione e congruità degli interventi.

Superbonus 110% e Decreto del MiSE: i valori di trasmittanza massimi consentiti

Il decreto del MiSE, già disponibile in bozza ma che sarà aggiornato, definito e pubblicato solo dopo la legge di conversione, all'Allegato E definisce i requisiti per gli interventi di isolamento termico ed, in particolare, i valori di trasmittanza massimi consentiti per l'accesso all'Ecobonus:

Tipologia di intervento Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia
Strutture opache orizzontali: isolamento coperture
(calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)
Zona climatica A ≤ 0,27 W/m2*K
Zona climatica B ≤ 0,27 W/m2*K
Zona climatica C ≤ 0,27 W/m2*K
Zona climatica D ≤ 0,22 W/m2*K
Zona climatica E ≤ 0,20 W/m2*K
Zona climatica F ≤ 0,19 W/m2*K
Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti
(calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)
Zona climatica A ≤ 0,40 W/m2*K
Zona climatica B ≤ 0,40 W/m2*K
Zona climatica C ≤ 0,30 W/m2*K
Zona climatica D ≤ 0,28 W/m2*K
Zona climatica E ≤ 0,25 W/m2*K
Zona climatica F ≤ 0,23 W/m2*K
Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali
(calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)
Zona climatica A ≤ 0,38 W/m2*K
Zona climatica B ≤ 0,38 W/m2*K
Zona climatica C ≤ 0,30 W/m2*K
Zona climatica D ≤ 0,26 W/m2*K
Zona climatica E ≤ 0,23 W/m2*K
Zona climatica F ≤ 0,22 W/m2*K
Sostituzione di finestre comprensive di infissi
(calcolo secondo le norme UNI EN ISO 10077-1)
Zona climatica A ≤ 2,60 W/m2*K
Zona climatica B ≤ 2,60 W/m2*K
Zona climatica C ≤ 1,75 W/m2*K
Zona climatica D ≤ 1,67 W/m2*K
Zona climatica E ≤ 1,30 W/m2*K
Zona climatica F ≤ 1,00 W/m2*K

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