Superbonus 110%: comunicazione cessione del credito entro il 16 marzo 2021

Superbonus 110%: come ed entro quando devo fare la comunicazione della cessione del credito all'Agenzia delle Entrate?

di Redazione tecnica - 02/12/2020

Ho cominciato dei lavori di riqualificazione energetica per i quali fruirò del superbonus 110% e opterò per la cessione del credito. Come ed entro quando devo fare la comunicazione della cessione del credito all'Agenzia delle Entrate?

Superbonus 110% e cessione del credito: le opzioni alternative alla detrazione fiscale

Oggi rispondiamo ad una domanda posta da un nostro lettore alla Posta di LavoriPubblici.it che riguarda le detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) prevista dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico.

In particolare, il lettore chiede come ed entro quando comunicare all'Agenzia delle Entrate la scelta di una delle opzioni previste dall'art. 121 del Decreto Rilancio. Ricordiamo, infatti, che il menzionato art. 121 (ed è l'aspetto più innovativo della norma) prevede che per gli anni 2020 e 2020 il contribuente ha la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto in fattura, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati;
  • per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Possibilità che sono state estese, oltre che per i lavori edilizi che rientrano nel superbonus, anche per altri interventi, ovvero:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
  • efficienza energetica indicati nell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 quali, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, e quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico (ecobonus);
  • adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013 (sismabonus). L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche” (comma 1-septies);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (c..d bonus facciate), ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il cd. bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020;
  • installazione di impianti fotovoltaici indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

Le due opzioni possono essere esercitate a fine lavori o per stato di avanzamento (non più di due per ciascun intervento complessivo e con ciascuno stato di avanzamento riferito ad almeno il 30% del medesimo intervento) e che richiedono una documentazione aggiuntiva oltre all'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (una copia dell'asseverazione va inviate telematicamente all'Enea), ovvero il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus.

Superbonus 110% e cessione del credito: entro quando?

Per poter fruire delle due opzioni alternative, è anche prevista la comunicazione della scelta all'Agenzia delle Entrate. Comunicazione che deve essere inviata telematicamente entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando un modello predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

Sull'argomento scontro in fattura e cessione del credito, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847 recante "Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici" poi modificato dal Provvedimento 12 ottobre 2020, prot. 326047 recante "Modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, e alle relative istruzioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione".

Superbonus 110% e cessione del credito: come si presenta?

La comunicazione dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente modello, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Superbonus 110% e cessione del credito: come si compila il modello per la comunicazione

La comunicazione dell'opzione deve essere effettuata utilizzando il modello allegato al provvedimento 12 ottobre 2020, prot. 326047. Il frontespizio è composto dalle seguenti sezioni:

  1. “Dati del beneficiario” e “Dati relativi al rappresentante del beneficiario”;
  2. “Condominio”: da compilare solo se la comunicazione riguarda  interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio;
  3. “Impegno alla trasmissione telematica”: da compilare se la comunicazione è trasmessa avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate;
  4. “Visto di conformità”, “Asseverazione efficienza energetica” e “Asseverazione rischio sismi-co”: tali sezioni devono essere compilate, solo nel caso di interventi ammessi al Superbonus, dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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