Superbonus 110% e accesso autonomo: nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate risponde al quesito sull’accesso autonomo di una unità immobiliare in condominio

di Redazione tecnica - 05/11/2020

Superbonus 110% e accesso autonomo: la risposta dell’Agenzia delle Entrate

In riferimento al quesito posto dal contribuente, la citata circolare n. 24/E ha già precisato che le “unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari” , alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della “indipendenza funzionale” e dell'”accesso autonomo dall'esterno”, a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio. Pertanto, l'unità abitativa all'interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto).

Un'unità è funzionalmente indipendente quando è dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva e che la presenza di un accesso autonomo dall'esterno presuppone, ad esempio, che “l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva”.

Come già detto, con il Decreto Agosto/Rilancio 2, il Legislatore è intervenuto inserendo all'articolo 119 il comma 1-bis ai sensi del quale per "accesso autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.

Ne consegue che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla norma, nel caso di specie il contribuente può effettuare i lavori previsti dall’art. 119 del Decreto Rilancio e fruire delle detrazioni fiscali del 110%.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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