Superbonus 110% e accesso autonomo: vale la situazione ante o post intervento?

L'Agenzia delle Entrate chiarisce se per l'accesso al superbonus e la verifica dell'accesso autonomo va considerata la situazione all'inizio dei lavori

di Redazione tecnica - 10/01/2021

Si può accedere al superbonus 110% nel caso di interventi su un immobile composto da 3 unità immobiliari disposte su due piani, aventi il medesimo proprietario e con ingresso comune, ma che dopo l'intervento avrebbero accesso autonomo e indipendenza funzionale?

Superbonus 110% e accesso autonomo: la risposta dell'Agenzia delle Entrate

È questa la domanda a cui ha provveduto a rispondere l'Agenzia delle Entrate con risposta n. 15 del 7 gennaio 2021 che, pur fornendo delle considerazioni di natura generale, non risulta essere più in linea con le modifiche introdotte all'art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021).

Tra le tante modifiche inserite nella Legge di Bilancio 2021, c'è stata anche quella che riguarda l'art. 119, comma 9, lettera a) che nella nuova versione prevede che il superbonus si applichi agli interventi effettuati "dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche".

Diversamente dalla situazione ante Legge di Bilancio 2021, infatti, adesso la detrazione fiscale del 110% è stata estesa anche a gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Fatto che renderebbe inutile la trattazione della risposta dell'Agenzia delle Entrate (l'istante fa presente di essere unico proprietario di un immobile con 3 unità immobiliari).

Superbonus 110% e Situazione esistente all'inizio dei lavori

La risposta dell'Agenzia delle Entrate resta, però, valida nella parte in cui dopo aver definito accesso autonomo e unità funzionale (aspetto anche questo modificato dalla legge di Bilancio 2021) chiarisce alcuni aspetti necessari per accedere al bonus 110%.

In particolare, con riferimento alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi finalizzati al risparmio energetico, nel caso in cui i predetti interventi comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Ciò implica, in sostanza, che, nelle ipotesi di accorpamento di più unità abitative, va valorizzata la situazione esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi ai fini dell'applicazione delle predette detrazioni. Il medesimo criterio va applicato anche ai fini del Superbonus.

In definitiva, per la verifica del vincolo previsto per cui il superbonus è fruibile per gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, va considerata la configurazione dell'immobile esistente alla data di inizio dei lavori.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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