Superbonus 110% e bed and breakfast: chiarimenti sugli interventi di riqualificazione energetica su un immobile residenziale ad uso promiscuo

Superbonus 110%: l'Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito sugli interventi di riqualificazione energetica su un immobile residenziale ad uso "promiscuo"

di Redazione tecnica - 10/12/2020

L'intervento di riqualificazione energetica con miglioramento di due o più classi energetiche su una abitazione unifamiliare residenziale ad uso "promiscuo" e adibita in parte a bed and breakfast, la cui attività è esercitata in forma professionale con partita IVA attraverso una società, può accedere alla detrazione fiscale del 110% (c.d. superbonus) prevista dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020?


Superbonus 110% e bed and breakfast: indice dell'articolo

  • Superbonus 110% ed edificio unifamiliare ad uso promiscuo: nuova domanda all'Agenzia delle Entrate
  • Superbonus 110%: il quadro normativo dipinto dal Decreto Rilancio
  • Superbonus 110%: interventi trainanti e trainati
  • Superbonus 110% e bed and breakfast
  • Superbonus 110% e bed and breakfast: la risposta dell'Agenzia delle Entrate
  • Superbonus 110% e bed and breakfast: le conclusioni dell'Agenzia delle Entrate

Superbonus 110% ed edificio unifamiliare ad uso promiscuo: nuova domanda all'Agenzia delle Entrate

È la nuova domanda a cui ha provveduto a rispondere l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 570 del 9 dicembre 2020 con la quale è stato chiarito un aspetto, che risulta essere ormai molto frequente, relativo agli edifici unifamiliari in cui il proprietario vive ma ha anche avviato un'attività di bed and breakfast.

Superbonus 110%: il quadro normativo dipinto dal Decreto Rilancio

Per rispondere alla domanda del contribuente l'Agenzia delle Entrate ha ricordato, come sempre, il quadro normativo di riferimento che con l'art. 119 del Decreto Rilancio prevede l'introduzione nel nostro ordinamento di una detrazione, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, delle spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, spettante nella misura del 110% delle spese stesse a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus) effettuati su unità immobiliari residenziali.

Lo stesso art. 119 del decreto Rilancio definisce:

  • tipologie e i requisiti tecnici degli interventi;
  • ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale;
  • esclusioni.

Il successivo articolo 121 prevede, invece, la possibilità per il 2020 e 2021 di optare, in luogo alla detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, per un contributo, sotto forma di:

  • sconto in fattura fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • cessione del credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

Superbonus 110%: interventi trainanti e trainati

Con la circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni concetti che riguardano gli interventi trainanti, che accedono direttamente al superbonus, e quelli trainati, che accedono al superbonus solo se realizzati congiuntamente a quelli trainanti.

In particolare, il superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati"):

  • su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati);
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).

Superbonus 110% e bed and breakfast

In riferimento al caso prospettato di immobile unifamiliare ad uso promiscuo con attività di bed and breakfast, l'art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio prevede che sono agevolabili gli interventi effettuati "dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10". Comma 10 che prevede per le persone fisiche di beneficiare delle detrazioni riferite agli interventi di efficientamento energetico su un numero massimo di due unità immobiliari.

La circolare n. 24/E dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito ce con la locuzione "al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni" il Legislatore ha inteso precisare che la fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai cd. "beni relativi all'impresa" (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l'esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR).

Sulla base di tale documento di prassi il Superbonus spetta alle persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all'ambito "privatistico" e, dunque, diversi:

  • da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;
  • dalle unità immobiliari che costituiscono l'oggetto della propria attività;
  • dai beni patrimoniali appartenenti all'impresa.

Superbonus 110% e bed and breakfast: la risposta dell'Agenzia delle Entrate

Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato anche la sua circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020 con la quale aveva già chiarito che in caso di interventi realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all'esercizio dell'arte o della professione ovvero di attività commerciale (occasionale o abituale), le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, che danno diritto alla detrazione di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), possono essere portate in detrazione al 50%, quindi la detrazione è calcolata sul 50% delle spese sostenute.

Anche con la risoluzione 24 gennaio 2008 n. 18/E l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che che la detrazione va ridotta al 50% anche nell'ipotesi specifica di interventi che interessino unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all'attività di Bed and Breakfast (occasionale o abituale).

Tale principio si applica anche qualora sulla unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente anche all'esercizio di attività di Bed and Breakfast (occasionale o abituale) siano realizzati interventi antisismici che danno diritto al sismabonus ordinario o potenziato al 110%, in quanto per effetto del rinvio, contenuto nell'art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, gli interventi ammessi al sismabonus sono quelli indicati nel medesimo articolo 16-bis, del TUIR che deve intendersi quale norma di riferimento generale.

Il principio suesposto si applica anche alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi antisismici che fruiscono del Superbonus, ai sensi dell'articolo 119, comma 4 del decreto Rilancio.

Analoga previsione non sussiste nel caso delle spese per interventi di riqualificazione energetica che danno diritto alla detrazione attualmente disciplinata dall'articolo 14, del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. ecobonus ) o ammessi al Superbonus ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 119 del decreto Rilancio.

Considerato, tuttavia, che danno diritto al Superbonus le spese per interventi di riqualificazione energetica realizzati su edifici "residenziali", e stante la sostanziale simmetria tra le agevolazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio (ivi inclusi gli interventi antisimici), si ritiene che anche qualora siano realizzati interventi di riqualificazione energetica ammessi al Superbonus su immobili residenziali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la predetta detrazione è ridotta al 50%.

Superbonus 110% e bed and breakfast: le conclusioni dell'Agenzia delle Entrate

In conclusione, nel caso prospettato di edificio unifamiliare ad uso promiscuo, in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste, è possibile accedere al Superbonus in relazione ai prospettati interventi da realizzare, limitatamente al 50% delle spese effettivamente sostenute.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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