Superbonus 110%: i 2 casi per i condomini misti

Guida alla fruizione del superbonus 110% per i condomini misti, in parte residenziali e in parte commerciali

di Redazione tecnica - 12/03/2021

L'Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito l'ambito soggettivo di fruizione del superbonus 110%. In particolare, ha escluso la possibilità di accedere alla detrazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio per gli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività di impresa, arti e professioni.

Superbonus 110%: l'ambito soggettivo di applicazione

L'art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ha previsto una detrazione fiscale del 110% delle spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 (con alcuni distinguo in funzione dei soggetti beneficiari e con una proroga ancora di conferma da parte della Commissione europea), da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, per alcuni interventi di riqualificazione energetica (ecobonus 110%) e riduzione del rischio sismico (sismabonus 110%).

Lo stesso articolo oltre a definire quelli che sono stati definiti interventi trainanti e trainati, esclude dalla detrazione gli interventi realizzati su immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali:

  • A/1 - Abitazioni di tipo signorile;
  • A/8 - Abitazioni in ville;
  • A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

Sono ammessi alla detrazione gli interventi realizzati da:

  • condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio;
  • istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche.

In relazione a questo elenco, la Circolare Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E ha chiarito che il bonus 110% è ammesso sulle spese sostenute per interventi effettuati su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali. Si parla sempre di edifici e unità immobiliari di natura residenziale.

Superbonus 110% e condomini misti: la domanda alla posta di LavoriPubblici.it

Cosa accade, dunque, per gli immobili e i condomini di natura mista (in parte residenziale e in parte di altra natura)? È la domanda che pone Giovanni S.P. alla posta di LavorPubblici.it.

Nel caso di edifici unifamiliari e unità immobiliari con accesso indipendente e funzionalmente autonomi la risposta è semplice: l'edificio o l'unità immobiliare devono essere di natura residenziale.

Nel caso invece di condomini o edifici fino a 4 unità immobiliari indipendentemente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, la risposta è contenuta all'interno della prima circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate, ribadita nella circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, nelle quali vengono tipizzati 2 casi tipo.

Primo caso: superficie complessiva delle unità immobiliari residenziali maggiore della superficie complessiva dell'edificio

In questo caso è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni.

Secondo caso: superficie complessiva delle unità immobiliari residenziali minore o uguale della superficie complessiva dell'edificio

In questo caso è ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.

In caso di interventi realizzati sulle parti comuni, inoltre, la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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