Superbonus 110%: l’Agenzia delle Entrate non si aggiorna sull’indipendenza funzionale

La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 9/2020 si esprime su accesso autonomo e indipendenza funzionale degli edifici unifamiliari per il superbonus 110%

di Redazione tecnica - 05/01/2021

Una villetta a schiera inserita all’interno di un residence ed a cui su accede da un passo carraio privato comune a più abitazioni può accedere al superbonus 110%?

Superbonus 110%: la nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate

A rispondere a questa domanda ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate con risposta n. 9 del 5 gennaio 2021 che ha ripercorso il quadro normativo costituito dall’art. 119 e 121 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato tipologie e requisiti tecnici degli interventi che accedono al bonus 110% e le opzioni alternative di sconto in fattura e cessione del credito. Nella sua risposta è stata presa in considerazione la versione del Decreto Rilancio aggiornata al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ma non le copiose modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) che, come sappiamo, ha rifatto il look alla detrazione fiscale del 110%.

Accesso autonomo e indipendenza funzionale

In particolare, parlando degli edifici unifamiliari, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che possono definirsi tali le unità immobiliari di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendenti, che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinate all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

Come già chiarito, i due requisiti di accesso autonomo e indipendenza funzionale vanno verificati contestualmente a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.

Il problema è che mentre per la definizione di accesso autonomo l’Agenzia delle Entrate ha ricordato il comma 1-bis dell’art. 119 del Decreto Rilancio (inserito dal Decreto Agosto) e per il quale “Ai fini del presente articolo, per "accesso autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”, errata è stata la definizione di funzionalmente indipendente.

In particolare, una unità immobiliare abbia «accesso autonomo dall'esterno» qualora, ad esempio:

  • all'immobile si accede direttamente da strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da passaggio (cortile, giardino) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell'unità immobiliare all'accesso in questione;
  • all'immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell'immobile.

Nel caso di una "villetta a schiera", pertanto, si ha accesso autonomo dall'esterno qualora, ad esempio:

  • la stessa sia situata in un comprensorio o in un parco di comproprietà con altri soggetti o alla stessa si accede dall'area di corte di proprietà comune usata anche per i posti auto;
  • il cortile o il giardino su cui si affacciano gli ingressi indipendenti siano di proprietà esclusiva, anche se indivisa, dei proprietari delle singole unità immobiliari.

Nel caso di specie riferibile ad una villetta a schiera che risulta inserita nel contesto di un residence ed a cui si accede da un passo carraio privato comune a più abitazioni, nel presupposto che l'unità immobiliare su cui effettuare gli interventi sia funzionalmente indipendente nei termini sopra descritti, disponendo la stessa di un accesso autonomo dall'esterno comune ad altri immobili, si ritiene che l'istante possa, in presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla citata normativa di riferimento, accedere al Superbonus.

Per la verifica del requisito di indipendenza funzionale, ricordiamo che l’art. 1, comma, 66 lettera b) della Legge di Bilancio 2021 ha previsto che “Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale”.

Dunque, per verificare l’indipendenza funzionale dovranno essere valutati:

  • gli impianti per l'approvvigionamento idrico;
  • gli impianti per il gas;
  • gli impianti per l'energia elettrica;
  • l'impianto di climatizzazione invernale.

Viene previsto che l'unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre dei suddetti impianti di proprietà esclusiva.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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