Superbonus 110%: le 32 risposte dell’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni fiscali del Decreto Rilancio

Dal 9 settembre al 17 dicembre 2020 sono arrivati 32 chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate tra risposte e risoluzioni sul superbonus 110%

di Redazione tecnica - 20/12/2020

Superbonus 110%: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli ultimi provvedimenti attuativi del MiSE (i decreti Requisiti tecnici e Asseverazioni) si è finalmente completato il quadro normativo relativo alle nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) previsto dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Superbonus 110%: 139 giorni per il completamento normativo

Un completamento normativo tutto sommato veloce (soprattutto rapportato ai ritardi normativi a cui il legislatore ci ha abituato) che ha però dimostrato tutta la fragilità della scelta a monte di affidare allo strumento del decreto legge una materia così delicata. Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Rilancio ci sono, infatti, voluti 139 giorni per avere un quadro normativo completo che nel frattempo ha però paralizzato il settore dell’edilizia.

Superbonus 110%: cos’è

Fatto sta che a partire dal 5 ottobre 2020, tecnici, imprese e contribuenti hanno avuto la possibilità di avere in mano tutti pezzi del puzzle necessari per pensare di avviare i lavori edili che accedono al superbonus 110%. Ricordiamo che con l’art. 119 del Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale è stata introdotta nel nostro ordinamento una detrazione fiscale del 110% da applicare alle spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per alcuni interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico.

Detrazione che può essere fruita direttamente in dichiarazione dei redditi in 5 anni oppure che può essere ceduta al fornitore dei beni/servizi con la formula dello sconto in fattura o ceduta ad altri soggetti (tra cui le banche) grazie alla cessione del credito. Opzioni alternative alla fruizione diretta della detrazione fiscale, introdotte dall’art. 121 del Decreto Rilancio.

Superbonus 110%: per quali interventi

L’art. 119, commi 1 e 4 ha definito alcuni interventi che accedono direttamente alla detrazione fiscale. Questi sono i cosiddetti interventi trainanti:

  • art. 119, comma 1, lettera a): isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • art. 119, comma 1, lettera b): interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari;
  • art. 119, comma 1, lettera c): interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, ovvero con impianti di micro cogenerazione o a collettori solari;
  • art. 119, comma 4: per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali sulle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 e per gli interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, sempre per le zone a rischio sismico 1, 2 e 3.

La realizzazione di uno degli interventi di cui all’art. 119, comma 1, lettere a), b) e c) offre la possibilità di effettuare congiuntamente anche interventi di riqualificazione energetica all’interno delle singole unità immobiliari o all’interno dell’edificio, portando in detrazione fiscale al 110% le spese sostenute (interventi trainati).

La realizzazione dell’intervento di riduzione del rischio sismico di cui all’art. 119, comma 4 offre la possibilità di portare in detrazione fiscale al 110% le spese effettuate congiuntamente per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici (intervento trainato).

La realizzazione di uno qualsiasi degli interventi trainanti (di efficienza energetica o riduzione del rischio sismico) consente di portare in detrazione fiscale al 110% altre spese, sempre se effettuate congiuntamente, relative a:

  • l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
  • l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al punto precedente;
  • l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Superbonus 110%: i requisiti

Per poter accedere alla detrazione fiscale del 110% è necessario il rispetto di alcuni requisiti (alcuni dei quali hanno creato dubbi tra tecnici e contribuenti). Intanto gli edifici devono essere residenziali almeno al 50% e nel caso di percentuali inferiori la detrazione del 110% potrà essere fruita solo dai contribuenti delle unità immobiliari residenziali.

Poi, a parte gli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, per quanto riguarda gli intervento di riqualificazione energetica, questi devono essere effettuati su edifici in condominio (condizione non valida per gli interventi di riduzione del rischio sismico).

Ciò premesso, per l’isolamento termico a cappotto si dovranno utilizzare materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017. Su questo argomento l’Enea ha recentemente fornito degli utili chiarimenti che riguardano in particolare l'idoneità dei prodotti in commercio.

Per quanto concerne gli interventi di riqualificazione energetica è necessario:

  • redigere l’attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l’intervento;
  • assicurare il doppio salto di classe energetica o, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Superbonus 110%: ambito soggettivo e oggettivo

Nel caso di voglia valutare la possibilità di intervenire con uno degli interventi trainanti, è necessario ricordare che le detrazioni fiscali del 110% possono essere utilizzate unicamente da:

  • condomini;
  • persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari – per le detrazioni fiscali relative agli interventi di riqualificazione energetica, si potranno portare in detrazione le spese su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio;
  • istituti autonomi case popolari (IACP) – in questo caso la detrazione fiscale si applica sulle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Ma non solo, come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020, sotto il profilo oggettivo, gli interventi devono essere realizzati:

  • su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Occorre, infine, ricordare che a prescindere dal beneficiario o dall'intervento, il superbonus 110% non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:

  • A/1 - Abitazioni di tipo signorile;
  • A/8 - Abitazioni in ville;
  • A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici per le unità immobiliari non aperte al pubblico (modifica apportata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, cosiddetto “decreto agosto” o “decreto rilancio 2”).

Superbonus 110%: i 32 chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Nonostante in quadro normativo completo, sono tanti i dubbi applicativi relativi agli interventi previsti dal Decreto Rilancio e il superbonus 110% è stato messo sotto i riflettori dell’Agenzia delle Entrate che da settembre ad oggi ha pubblicato 32 chiarimenti che riportiamo di seguito:

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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