Lo scopo è quello di consentire una maggiore affidabilità delle informazioni, che pervengono in anagrafe tributaria, ed una più veloce fruizione delle stesse.
Il punto 2 del provvedimento, dispone che i soggetti obbligati all'effettuazione delle comunicazioni devono utilizzare il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati, degli intermediari.
Tra le altre, le comunicazioni che devono essere inviate per via telematica sono:
- dati relativi ai bonifici per ottenere le detrazioni Irpef del 36% e del 41% sulle ristrutturazioni edilizie;
- estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati;
- atti di concessione, di autorizzazione e licenza emessi da uffici pubblici;
- domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi tenuti dagli Ordini professionali;
- dati e notizie relativi alle iscrizioni e alle note di trascrizione su natanti;
- dati relativi a iscrizioni e variazioni del registro aeronautico nazionale.
L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel, o del codice di riscontro per il servizio Internet.
A cura di Paolo
Oreto