Terremoto centro-Italia/4: nuove misure per la riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili ad uso produttivo

È entrata in vigore l'11 gennaio 2017 l'Ordinanza 9 gennaio 2017, n. 13 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma ...

13/01/2017

È entrata in vigore l'11 gennaio 2017 l'Ordinanza 9 gennaio 2017, n. 13 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante "Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016".

La nuova Ordinanza del commissario per la ricostruzione Vasco Errani ha l'obiettivo di accelerare la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dal sisma, dando il via libera alla riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili ad uso produttivo danneggiati.

L'Ordinanza è composta da 26 articoli e 2 allegati:

  • Articolo 1 - Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
  • Articolo 2 - Tipologia degli interventi finanziabili e condizioni per l’accesso ai contributi
  • Articolo 3 - Determinazione dei costi ammissibili a contributo per gli interventi relativi agli edifici
  • Articolo 4 - Edifici condotti in leasing
  • Articolo 5 - Determinazione dei costi ammissibili a contributo per beni mobili strumentali, prodotti e scorte
  • Articolo 6 - Determinazione del contributo per l’acquisto di immobili nel caso di delocalizzazione
  • Articolo 7 - Domanda di accesso ai contributi
  • Articolo 8 - Domanda di contributo per gli interventi sugli edifici
  • Articolo 9 - Titolo abilitativo per gli interventi sugli edifici
  • Articolo 10 - Domanda di contributo per beni strumentali e scorte
  • Articolo 11 - Domanda per acquisto di immobili ove delocalizzare l’attività
  • Articolo 12 - Perizia da allegare alla domanda
  • Articolo 13 - Istruttoria sulle domande di contributo
  • Articolo 14 - Entità e tipologie di contributo concedibile
  • Articolo 15 - Termine per l’esecuzione dei lavori su beni immobili
  • Articolo 16 - Erogazione dei contributi per gli interventi relativi agli immobili
  • Articolo 17 - Erogazione del contributo per gli interventi relativi ai beni mobili strumentali
  • Articolo 18 - Erogazione dei contributi relativi agli interventi di ripristino delle scorte
  • Articolo 19 - Obblighi dei beneficiari
  • Articolo 20 - Vicende soggettive del beneficiario
  • Articolo 21 - Controlli
  • Articolo 22 - Cumulabilità dei contributi
  • Articolo 23 - Esclusione dai contributi, revoca e rinuncia
  • Articolo 24 - Sospensione dei termini relativi ai contratti di locazione
  • Articolo 25 - Norma finanziaria
  • Articolo 26 - Efficacia
  • ALLEGATO 1 -Requisiti di ammissibilità
  • ALLEGATO 2 - Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici

Nel dettaglio, l'Ordinanza disciplina gli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016, nonché le misure di compensazione dei danni a scorte, beni mobili strumentali e prodotti di attività economiche e produttive determinati dai medesimi eventi, nei comuni di cui all’articolo 1 del citato decreto legge n. 189/2016, al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive interrotte in conseguenza degli eventi sismici suindicati.

Beneficiari

Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza le imprese appartenenti a tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche) attive alla data del sisma ed ubicate in edifici distrutti o che hanno subito danni gravi, dichiarati inagibili con ordinanza sindacale e che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 189/2016 devono eseguire interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione. Possono beneficiare dei contributi anche le imprese che optano per la delocalizzazione definitiva mediante l’acquisto di edifici esistenti agibili nello stesso comune.

Tipologia degli interventi finanziabili

I contributi possono essere concessi a condizione che gli interventi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell’attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili danneggiati o distrutti. Per tali finalità sono concessi contributi per:
a) il ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati e la ricostruzione di edifici distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l’attività delle imprese in essi stabilite;
b) la riparazione e l’acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o distrutti, compresi impianti e macchinari;
c) il ristoro dei danni economici subiti da scorte e prodotti giacenti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio;
d) l’acquisto di interi immobili ove delocalizzare definitivamente l’attività produttiva.

Nei casi di cui alla lettera a), il miglioramento sismico deve raggiungere un livello di sicurezza compreso tra il 60% e l’80% di quello previsto per le nuove costruzioni, ai sensi delle norme tecniche sulle costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008.

Gli interventi di cui alla lettera a) devono riguardare gli edifici nella loro globalità, anche se composti da più unità immobiliari utilizzate da imprese diverse. In tal caso le imprese si costituiscono in condominio per la realizzazione congiunta degli interventi.

In allegato l'Ordinanza.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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