Tettoie e Verande in Sicilia: presto si cambia!

L'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente Dipartimento dell'Urbanistica della Regione Siciliana risponde ad una richiesta di chiarimento su tettoie e verande

di Redazione tecnica - 11/03/2021

Diversamente da come avviene il tutto il resto d'Italia, la Regione Siciliana ha previsto un recepimento dinamico del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), arrivato in realtà ben 15 anni dopo con la Legge Regionale n. 16 del 10 agosto 2016. Nel frattempo, però, alcune Leggi regionali avevano normato alcune opere come tettoie e verande.

La realizzazione delle tettoie di collegamento e delle verande in Sicilia

Con l'art. 20 della Legge Regionale n. 4 del 16 aprile 2003, la Regione Siciliana ha previsto un regime speciale per alcune opere interne. In particolare, per la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, per la chiusura di verande o balconi con strutture precarie, non sono richieste concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione, ferma restando l'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo.

Per queste opere "precarie" è sufficiente il pagamento degli oneri e una relazione di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti. Nessuna planimetria da allegare. Tutto rimesso alle valutazioni del professionista.

Lo stesso articolo 20, al comma 4, definisce:

  • strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione;
  • verande tutte le chiusure o strutture precarie, relative a qualunque superficie esistente su balconi, terrazze e anche tra fabbricati. Sono assimilate alle verande le altre strutture, aperte almeno da un lato, quali tettoie, pensiline, gazebo ed altre ancora, comunque denominate, la cui chiusura sia realizzata con strutture precarie, sempreché ricadenti su aree private.

Sono assimilate alle verande le altre strutture, aperte almeno da un lato, quali tettoie, pensiline, gazebo ed altre ancora, comunque denominate, la cui chiusura sia realizzata con strutture precarie, sempreché ricadenti su aree private.

La richiesta di chiarimento di Inarsind

Sulla precarietà delle opere, alla luce della Sentenza della CGARS 23 ottobre 2020, n. 275, è stata inviata da Inarsind Agrigento all'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente Dipartimento dell'Urbanistica della Regione Siciliana una richiesta di chiarimento circa la realizzazione di tettoie senza permesso di costruire, riconducendo tali opere tra quelle previste dall’art.20 della L.R. 4/2003.

Il chiarimento dell'Assessorato Regionale

L'Assessorato Regionale ha ricordato alcuni interventi della giurisprudenza e della Corte Costituzionale, tra i quali una sentenza della Cassazione Penale che ha fatto rientrare nel concetto di manufatti leggeri soggetti a permesso di costruire tutti quei manufatti comportanti una trasformazione stabile urbanistico­edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, preordinata a soddisfare esigenze non precarie del committente sotto il profilo funzionale.

Considerata, però, la complessità della questione, secondo l'Assessorato Regionale saranno gli Uffici Tecnici Comunali a valutare, di volta in volta, le diverse fattispecie di opere da realizzare, al fine di assicurare il rispetto della normativa regionale non venendo meno "il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti" che, ai sensi dello stesso art. 20, devono essere asseverati mediante una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione.

Tettoie e Verande: presto si cambia

In Sicilia si lavora ormai da tempo su una riforma della Legge n. 16/2016. Ci sarà presto una novità che riguarderà la necessità di presentare, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 20 della Legge Regionale n. 4/2003, una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) allegando quindi anche gli elaborati grafici e la relazione tecnica per la chiusura di verande, terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie. CILA che saranno sottoposte a controllo a campione come tutte le altre.

Rimarranno, quindi, da versare gli oneri:

  • per la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie - 50 euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura con struttura precaria;
  • per la chiusura di verande o balconi con strutture precarie - 25 euro per ogni metro quadro di superficie chiusa.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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