Titolo edilizi: entro quanto decadono?

Per il Consiglio di Stato, l'inizio dei lavori deve essere valutato con specifico e puntuale riferimento all’entità ed alle dimensioni dell'intervento edilizio

di Redazione tecnica - 23/12/2020

Titoli edilizi e loro decadenza: questo il tema principale della Sentenza del Consiglio di Stato n. 7827 del 9 dicembre 2020 che ci consente di entrare nel dettaglio dell'argomento.

Il ricorso

Bisogna viaggiare indietro nel tempo per avere chiarezza di questa storia. Nel 1993 all'uomo che ha proposto ricorso era stato assegnato un lotto all'interno di un'area artigianale/industriale. L'anno successivo il proprietario aveva ricevuto l'ok per la realizzazione di una recinzione. Nel 1998, era stata rilasciata regolare concessione per la realizzazione dell'opificio industriale. Richiesta, poi, nel 2001 una variante, poi ritirata, l'anno successivo, quindi nel 2002. Sempre nel 2002, dopo un sopralluogo dei tecnici comunali, la concessione edilizia è stata dichiarata decaduta per mancato inizio dei lavori. Il provvedimento di decadenza è stato impugnato al Tar che ha respinto il ricorso. Ora arriva al consiglio di Stato. Inoltre il proprietario del lotto, nel 2010, aveva chiesto una nuova concessione edilizia: non autorizzata in quanto il mancato inizio dei lavori aveva comportato la perdita del lotto industriale assegnato.

Provvedimento di decadenza

Il provvedimento di decadenza per i giudici del consiglio di Stato è legittimo, risultando agli atti il mancato avvio dei lavori nel corso del sopralluogo del 2002 e confermato con un ulteriore sopralluogo nel 2003. Era stata realizzata solo una recinzione. Tesi confermata dalla stessa difesa del proprietario del lotto industriale che aveva affermato di aver fatto lavori di "approntamento del cantiere mediante pulizia dalle macerie ivi depositate abusivamente"; "realizzazione della recinzione del lotto mediante parete in cemento armato"; "opere di scavo in sezione ristretta"; "misurazione e tracciamento dei livelli di quota del piano campagna"; "tracciamento delle strutture di fondazione". Per i giudici si tratta di "attività come meramente preparatorie all’avvio dei lavori e non denotano alcuna concreta realizzazione del manufatto".

L'inizio dei lavori

Per i giudici del consiglio di Stato, l'effettivo inizio dei lavori deve essere valutato non in via generale ed astratta, ma "con specifico e puntuale riferimento all’entità ed alle dimensioni dell'intervento edilizio così come programmato e autorizzato, e ciò al ben evidente scopo di evitare che il termine per l’avvio dell’edificazione possa essere eluso con ricorso a lavori fittizi e simbolici, e quindi non oggettivamente significativi di un effettivo intendimento del titolare della concessione stessa di procedere alla costruzione". Pertanto, si legge nella sentenza "l'inizio dei lavori idoneo ad impedire la decadenza del titolo edilizio non può ritenersi sussistente con il semplice sbancamento del terreno e la predisposizione degli strumenti e materiali da costruzione ovvero l'inizio dei lavori non è configurabile per effetto della sola esecuzione dei lavori di scavo di sbancamento e senza che sia manifestamente messa a punto l'organizzazione del cantiere o sussistendo altri indizi che dimostrino il reale proposito di proseguire i lavori sino alla loro ultimazione". La decadenza è illegittima, "solo se siano stati eseguiti lo scavo ed il riempimento in conglomerato cementizio delle fondazioni perimetrali fino alla quota del piano di campagna entro il termine di legge o se lo sbancamento realizzato si estenda in un’area di vaste dimensioni".

Cosa dice il Testo Unico Edilizia

Spiega bene cos'è l'inizio dei lavori anche il DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) all'articolo 15 in cui si fa riferimento "a concreti lavori edilizi, ovvero i lavori devono ritenersi iniziati quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell'impianto del cantiere, nell'innalzamento di elementi portanti, nell'elevazione di muri e nella esecuzione di scavi coordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio". Applicando tali principi giurisprudenziali al caso analizzato, dicono i giudici, "deve ritenersi legittimo il provvedimento di decadenza, sulla base dello stato dei luoghi esistente anche successivamente alla scadenza del termine di un anno dall’inizio dei lavori, che configurava ampiamente il presupposto del mancato inizio dei lavori per la pronuncia di decadenza della concessione". Provvedimento che, come spiega la sentenza, è a contenuto vincolato, "di carattere ricognitivo di un effetto decadenziale, che si produce automaticamente in relazione al mero decorso del tempo che non necessita di una previa comunicazione di avvio del procedimento". L'intero ricorso è stato respinto.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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