Trasparenza Pubblica amministrazione: Pubblicate le linee guida ANAC

L’ANAC ha approvato definitivamente la versione definitiva delle linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei l...

29/12/2016

L’ANAC ha approvato definitivamente la versione definitiva delle linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013. Ricordiamo che le nuove norme sulla trasparenza sono entrate in vigore il 23 dicembre scorso e che le stesse introducono una legislazione sul modello del Freedom of Information Act (Foia) dal nome della prima legge sulla trasparenza approvata negli Usa nel 1966. Per rendere operative del tutto le norme la Pubblica amministrazione era in attesa dell’ANAC che con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha pubblicato le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”.

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Nelle linee guida in argomento, l’ANAC, in nove paragrafi che trattano:

  1. definizioni;
  2. l’accesso civico generalizzato: caratteristiche e funzioni;
  3. prime indicazioni operative generali per l’attuazione;
  4. ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell’accesso generalizzato;
  5. distinzione fra eccezioni assolute all’accesso generalizzato e “limiti” (eccezioni relative o qualificate)
  6. le eccezioni assolute;
  7. i limiti (esclusioni relative o qualificate) al diritto di accesso generalizzato derivanti dalla tutela di interessi pubblici;
  8. i limiti (esclusioni relative o qualificate) al diritto di accesso generalizzato derivanti dalla tutela di interessi privati;
  9. decorrenza della disciplina e aggiornamento delle Linee guida,

è indicata la strada per la definizione delle esclusioni e dei limiti di accesso che costituiscono la parte principale del documento.

Relativamente alle esclusioni, nel documento è precisato che alcune sono assolute e riguardano la tutela di interessi insuperabili quali il segreto di Stato o altri divieti espliciti da leggi dello Stato, come il segreto statistico o il segreto militare. Per quanto concerne, invece, le esclusioni relative le stesse possono riguardare la tutela di interessi pubblici o la tutela di interessi privati e sono lasciate alla valutazione delle amministrazioni che, prima di negare l'accesso, devono indicare quale interesse potrebbe essere pregiudicato con la diffusione dell'informazione stessa. Per quanto concerne la tutela di interessi pubblici si tratta dei casi relativi alla Sicurezza pubblica o di ordine pubblico, alla sicurezza nazionale, alla difesa e questioni militari, alla Politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato, alla Conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento, al regolare svolgimento di attività ispettive. Per quanto concerne, invece, la tutela degli interessi privati, si tratta dei casi relativi ai limiti derivanti dalla protezione dei dati personali, alla Libertà e segretezza della corrispondenza ed, anche, agli Interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti. Con una idonea motivazione l'amministrazione potrà definire la propria linea di condotta e il cittadino potrà capire i limiti dell'accesso.

Relativamente alla decorrenza, nelle linee guida, al paragrafo 9, è precisato che a partire dal 23 dicembre 2016, data stabilita da legislatore, deve essere data immediata applicazione all’istituto dell’accesso generalizzato, con la valutazione caso per caso delle richieste presentate e che da ciò discende l’opportunità che:

  • le amministrazioni adottino nel più breve tempo possibile soluzioni organizzative come indicato al paragrafo 3.2. al fine di coordinare la coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso;
  • le amministrazioni adottino una disciplina interna sugli aspetti procedimentali per esercitare l’accesso con i contenuti di cui al paragrafo 3.1.
  • sia istituito presso ogni amministrazione un registro delle richieste di accesso presentate (per tutte le tipologie di accesso).

Le linee guida hanno, poi, in allegato una interessante guida operativa in cui sono analizzati alcuni argomenti con la metodologia delle FAQ; le 19 domande cui sono date dettagliate risposte sono le seguenti:

  1. Chi può presentare richiesta di accesso generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2 del d. lgs. n. 33/2013?
  2. Qual è l’ambito soggettivo di applicazione del diritto di accesso generalizzato?
  3. È necessario motivare la richiesta di accesso generalizzato?
  4. Che cosa si può richiedere con l’accesso generalizzato?
  5. Richieste massive
  6. A quale ufficio va presentata la richiesta di accesso generalizzato?
  7. Come si fa a presentare l’istanza di accesso generalizzato?
  8. Bisogna pagare per poter effettuare l’accesso generalizzato?
  9. L’amministrazione o l’ente destinatario dell’istanza è obbligato a darne comunicazione a eventuali soggetti controinteressati?
  10. Quanto tempo ha l’amministrazione per rispondere alle richieste di accesso generalizzato?
  11. I diritti procedimentali dei controinteressati
  12. Accoglimento della richiesta di accesso generalizzato
  13. La motivazione del provvedimento
  14. Come può tutelarsi il richiedente in caso di rifiuto o di mancata risposta da parte dell’amministrazione?
  15. L’ente destinatario della richiesta di accesso generalizzato può chiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali?
  16. Quali sono i rimedi previsti per i controinteressati nel caso di accoglimento dell’istanza da parte dell’amministrazione o dell’ente, nonostante l’opposizione presentata?
  17. Entro quali termini si pronuncia il RPCT sulla richiesta di riesame?
  18. Quale è il procedimento da seguire davanti al difensore civico?
  19. È possibile in ogni caso ricorrere al giudice?

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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