Ultime notizie Coronavirus: misure differenziate in 3 zone nel nuovo DPCM 3 novembre 2020

Ultime notizie Coronavirus: il nuovo DPCM 3 novembre 2020 prevede misure differenziate in 3 zone in funzione della gravità e del livello di rischio

di Redazione tecnica - 04/11/2020

Ultime notizie Coronavirus: con la firma del Premier Giuseppe Conte al DPCM 3 novembre 2020, in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono più chiare le misure restrittive differenziate che il Governo ha previsto sulla base di 21 indicatori che hanno determinato il livello di rischio delle varie Regioni.

Ultime notizie Coronavirus: misure differenziate in 3 zone

Come anticipato nei giorni scorsi dal Premier Conte alla Camera dei Deputati, sono state previste 3 zone di rischio determinate sulla base di 21 differenti parametri che vengono integrati tra di loro tra i quali

  • numero di casi sintomatici notificati per mese;
  • numero di casi con soglia di ricovero ospedaliero;
  • numero di strutture residenziali socio sanitarie che riscontrano almeno una criticità settimanale;
  • percentuale di tamponi positivi;
  • tempo medio tra data di inizio dei sintomi e diagnosi;
  • indice di replicabilità;
  • numero di focolai di trasmissione;
  • grado di occupazione dei posti letto in area medico terapia intensiva delle strutture sanitarie di quel territorio.

Sulla base di questi parametri saranno determinate le zone:

  • in cui si applicano le solo restrizioni nazionali previste dall’art. 1 del  DPCM 3 novembre 2020;
  • ad elevata gravità in cui si applicano le misure aggiuntive di cui all’art. 2 del DPCM 3 novembre 2020;
  • massima gravità in cui si applicano le misure aggiuntive di cui all’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020.

Tali zone saranno determinate con la pubblicazione di un’Ordinanza del Ministero della Salute sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al  decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati.

L’elenco di tali zone sarà aggiornato con cadenza almeno settimanale.

Ultime notizie Coronavirus: le zone ad elevata gravità

Nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, dalla data di pubblicazione dell’ordinanza del Ministero della Salute sono applicate le seguenti misure di contenimento:

  • vietato ogni spostamento in entrata e in uscita, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti;
  • vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
  • sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

Ultime notizie Coronavirus: le zone a massima gravità

Nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, dalla data di pubblicazione dell’ordinanza del Ministero della Salute sono applicate le seguenti misure di contenimento:

  • vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti;
  • sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff) del DPCM 3 novembre 2020. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
  • sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 9, lettere f) e g) del DPCM 3 novembre 2020, anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
  • consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
  • fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori  o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione  n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
  • sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
  • sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24;
  • i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

Accedi allo Speciale Coronavirus Covid-19

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati