Varianti in corso d’opera: ANAC sulle circostanze sopraggiunte e imprevedibili

In assenza di circostanze nemmeno ipotizzabili come mera possibilità, è illegittima l’adozione di una variante in corso di esecuzione senza l’avvio di una nuova gara

di Redazione tecnica - 08/05/2025

Le varianti in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), sono concesse solo in presenza di “circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice”, purché la modifica non alteri “la natura generale del contratto”.

Non rileva quindi che la variante approvata rispetti l'aumento o la diminuzione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto (art. 106, comma 12), se le condizioni indicate nei commi 1 e 2 non vengono rispettate.

Varianti in corso d'opera: quando sono legittime?

Sono questi i punti cardine sui quali ANAC, con l’Atto del Presidente del 16 aprile 2025, fasc. n. 4949/2024, ha richiamato una società, coinvolta direttamente nel processo di trasformazione digitale della PA, in relazione a una gestione poco lungimirante di un appalto di servizi, per il quale era stata autorizzata una variante di importo superiore al 10% rispetto al contratto originario, motivandola con il sopraggiungere di “circostanze sopraggiunte e imprevedibili” quale la pandemia da Covd-19, che avrebbe determinato lo slittamento delle fasi di progettazione ed esecuzione, oltre che l’implementazione del servizio di assistenza tecnica, con un'ulteriore crescita dei costi.

Tutte circostanze che per l’Autorità non rientrano nell’alveo dell’art. 106.

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