Varianti in corso d’opera: ANAC sulle circostanze sopraggiunte e imprevedibili
In assenza di circostanze nemmeno ipotizzabili come mera possibilità, è illegittima l’adozione di una variante in corso di esecuzione senza l’avvio di una nuova gara
Le conclusioni di ANAC
Tenuto conto delle considerazioni esposte e della lettura coordinata dell’art. 106, comma 1, lett. c) e comma 12 dello stesso articolo, non sono, infatti, emersi elementi tali da giustificare, alla luce di “circostanze impreviste e imprevedibili”, l’adozione di una variante in corso di esecuzione senza l’avvio di una nuova gara, conformemente a quanto richiesto dalla disciplina eurounitaria ed interna (considerando 109 della Direttiva 2014/24/UE, art. 72 della direttiva 2014/24 e l’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016).
Dal momento che la variante risulta carente sotto il profilo dei presupposti normativi idonei a legittimare la sua adozione, è del tutto irrilevante che la società abbia rispettato i limiti di importo prescritti.
Le soluzioni adottate in corso di esecuzione si qualificano in concreto come soluzioni adottate per colmare difetti organizzativi, funzionali e di programmazione imputabili ad una errata gestione da parte della stazione appaltante.
In conclusione, ANAC ha contestato alla società di aver adottato una variante illegittima, raccomandando per il futuro di:
- prestare massima attenzione nella fase di valutazione e adozione di eventuali modifiche che possano intervenire nel corso dell’esecuzione del contratto;
- garantire lo scrupoloso rispetto della normativa di settore;
- programmare in maniera puntuale l’attività acquisitiva e gestionale in relazione alle rilevanti progettualità ed ai fabbisogni della propria Amministrazione controllante.
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Atto Presidente ANACIL NOTIZIOMETRO