Varianti in corso d’opera: ANAC sulle circostanze sopraggiunte e imprevedibili
In assenza di circostanze nemmeno ipotizzabili come mera possibilità, è illegittima l’adozione di una variante in corso di esecuzione senza l’avvio di una nuova gara
Varianti in corso d'opera: cosa prevede il Codice dei Contratti Pubblici
ANAC ha appunto ricordato che l’art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016:
- autorizza le stazioni appaltanti a procedere alla variazione della prestazione contrattuale, in corso di validità, tramite ricorso alle cd. varianti in corso d’opera solo in presenza di “circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice”, purché la modifica non alteri “la natura generale del contratto”;
- si riferisce a modifiche che non sono state indicate nei documenti di gara perché, al momento della procedura, non potevano essere previste neanche in termini di mera possibilità.
In linea con il considerando 109 della Direttiva 2014/24/UE, le circostanze imprevedibili sono quelle che non si potevano prevedere nonostante una ragionevole e diligente preparazione dell’aggiudicazione iniziale da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, tenendo conto dei mezzi a sua disposizione, della natura e delle caratteristiche del progetto specifico, delle buone prassi nel settore in questione e della necessità di garantire un rapporto adeguato tra le risorse investite nel preparare l’aggiudicazione e il suo valore prevedibile.
Come precisato dall’Autorità, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto (art. 106, comma 12), la variazione di importo (in aumento o diminuzione) è possibile soltanto in presenza delle condizioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo articolo.
In particolare, quanto previsto dal comma 12 non si configura come una fattispecie autonoma di modifica contrattuale, ma va intesa come mera indicazione in ordine alla disciplina dei rapporti contrattuali tra le parti.
La norma, quindi, deve essere intesa come volta a specificare che:
- al ricorrere di una delle ipotesi previste dai commi 1, lettera c) e 2 dell’articolo 106, qualora la modifica del contratto resti contenuta entro il quinto dell’importo originario, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che lo stesso possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- nel caso in cui, invece, si ecceda il quinto d’obbligo e, sempre purché ricorrano le altre condizioni di cui all'articolo106, commi 1 e 2, del Codice, l'appaltatore potrà esigere una rinegoziazione delle condizioni contrattuali e, in caso di esito negativo, il diritto alla risoluzione del contratto.
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